Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23397 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28-04-2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28 aprile 2023 dalla Corte di appello di Torino, con la quale, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino dell’Il novembre 2022, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., è stata ridotta ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 5.600 di multa la pena inflittagli dal primo giudice in relazione al reato di cui agli art. 73-80 d d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino 1’11 marzo 2022.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’erronea applicazione degli art. 23 e 23 bis del decreto legge n. 149 del 2020, 22 disp. att. cod. proc. pen. e 178, lett. c) cod. proc. pen., censurando la decisione della Corte territoriale di estromettere il procedimento dal ruolo, a fronte della richiesta di trattazione orale avanzata dall’imputato il 12 aprile 2023, essendo stato negato al ricorrente il diritto di intervenire nel giudizio.
La Corte di appello sarebbe incorsa dunque in una violazione di legge, laddove avrebbe impedito all’imputato di partecipare personalmente all’udienza, eventualmente raggiungendo un diverso accordo più favorevole con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, o rinunciando alla richiesta di concordato già presentata e insistere per l’accoglimento di tutti i motivi contenuti nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In via preliminare, occorre innanzitutto premettere che la sequenza procedimentale sottesa all’odierna impugnazione non è controversa, essendo pacifico che, come si evince anche dalla sentenza impugnata, il 12 aprile 2023 la difesa di COGNOME ha chiesto la trattazione orale del giudizio di appello, mentre il 27 aprile 2023 è stata trasmessa alla Corte territoriale la richiesta di concordato corredata dalla procura speciale di COGNOME e dall’assenso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. Il 28 aprile 2023 i giudici di secondo grado, con la sentenza oggetto di ricorso, depositata il 2 maggio 2023, hanno accolto la richiesta di concordato, dando atto in motivazione che i difensori dei due appellanti (ossia COGNOME e il coimputato non ricorrente ! NOME) avevano chiesto la trattazione orale, ma il Collegio, ritenendo la presenza delle parti non più necessaria, ha trattenuto la causa per la decisione, estromettendo il processo dal ruolo del 3 maggio 2023, non disponendo la traduzione degli imputati, ivi compreso di lama! NOME, il quale, a differenza di NOME, aveva chiesto di presenziare personalmente.
2. Ciò posto, deve ritenersi che il modus operandi della Corte territoriale, per quanto irrituale, non dia tuttavia luogo ad alcuna nullità rilevabile in questa sede. Sul punto deve richiamarsi, in primo luogo, l’affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005, dep. 2006, Rv. 233568), valida anche nell’attuale assetto normativo, secondo cui, in tema di definizione concordata della pena in appello, l’esito della pronuncia camerale che recepisca l’accordo delle parti sulla determinazione dell’entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi di appello, non preclude la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale.
Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto evidente che non tutte le irregolarità del procedimento di appello volto a definire la richiesta di concordato presentata dall’imputato integrano vizi di legittimità destinati a riverberarsi anche sull validità della sentenza che recepisce l’accordo, occorrendo a tal fine, in forza del principio della tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., che verifichi un pregiudizio giuridicamente apprezzabile e che la violazione procedimentale rientri tra quelle sanzionate a pena di nullità dal codice di rito.
In particolare, per quanto concerne l’omessa partecipazione delle parti all’udienza per le quali vi sia stata richiesta di trattazione orale, deve escludersi che si sia automaticamente in presenza di una nullità, dovendo accertarsi quale sia stato il pregiudizio subito dalla parte in forza della celebrazione del giudizio i forma non partecipata, in un’ottica sostanziale e non meramente formale.
In tal senso il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio elaborato da questa Corte (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623), che, pur confermando la richiamata regula iuris che consente di dedurre, con il ricorso per cassazione, questioni che riguardano nullità verificatesi nel procedimento camerale in cui viene definito il concordato in appello, ha tuttavia precisato che l’imputato, nel momento in cui rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello, acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
2.1. In applicazione di tale principio, se deve convenirsi sul fatto che l’estromissione dal ruolo di udienza del processo, in presenza della richiesta di trattazione orale, costituisce una scelta del tutto irrituale alla luce di quant stabilito dall’art. 598 bis comma 2 cod. proc. pen., deve al tempo stesso rilevarsi che da tale violazione procedimentale non scaturisce la nullità della sentenza impugnata, ove si consideri, in primo luogo, che l’imputato COGNOME non aveva chiesto di presenziare all’udienza e, in secondo luogo (e soprattutto), che nel ricorso non è specificato in cosa sarebbe consistito il pregiudizio difensivo, non
essendosi cioè chiarito quale ripercussione concreta ha avuto per il ricorrente l’omessa celebrazione dell’udienza camerale in forma partecipata.
Non può sottacersi al riguardo che risulta del tutto astratta e ipotetica la mera prospettazione nel ricorso dell’eventualità di rinunciare all’istanza di concordato o di sollecitarne la definizione in termini diversi da quelli formalizzati, occorrendo al fine di conferire valenza sostanziale all’eccezione difensiva, la rappresentazione specifica della lesione subita per effetto della pur irrituale decisione della Corte territoriale di procedere inaudita altera parte, nonostante la presenza della richiesta del difensore dell’imputato di trattazione orale.
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, da ciò conseguendo l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/02/2024