Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude la Porta alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la scelta di definire il giudizio di secondo grado con un accordo sulla pena preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo questa importante decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di proporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il procedimento di secondo grado si era concluso proprio attraverso un concordato in appello. In questa sede, l’imputato aveva raggiunto un accordo con l’accusa sulla pena da applicare, rinunciando di fatto a contestare determinati aspetti della decisione. Nonostante ciò, ha tentato di portare il caso davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata e senza formalità, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la definizione del procedimento tramite un concordato in appello limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi che si estendono all’intero iter processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che l’accordo sulla pena, anche quando riguarda questioni che potrebbero essere rilevate d’ufficio, implica una rinuncia da parte dell’interessato. Questa rinuncia non è circoscritta al solo giudizio d’appello, ma si estende a ogni fase successiva. In altre parole, accettando il concordato, l’imputato accetta anche la conclusione definitiva del processo a quel livello, perdendo il diritto di impugnare la decisione davanti alla Cassazione.
Il ragionamento è analogo a quello applicato nel caso di rinuncia all’impugnazione. L’accordo sulla pena è visto come un atto dispositivo che chiude la partita processuale su quei punti. Consentire un ricorso in Cassazione dopo un concordato svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che ha lo scopo di definire il procedimento in modo più rapido e certo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata attentamente, poiché è una strada senza ritorno. Sebbene possa portare a una riduzione della pena, essa comporta la definitiva preclusione del ricorso in Cassazione. L’imputato e il suo legale devono essere pienamente consapevoli che l’accordo siglato in appello rappresenta il capitolo finale della vicenda processuale. La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il procedimento in secondo grado si era concluso con un ‘concordato in appello’, un accordo sulla pena che preclude la possibilità di ulteriori impugnazioni.
Qual è l’effetto principale del concordato in appello sul processo?
L’effetto principale è quello preclusivo: limita la cognizione del giudice d’appello e impedisce l’intero svolgimento successivo del processo, incluso il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite I conclusioni del PG
udito iYdifensore
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena – nel caso in punto di responsabilità – limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024