Concordato in Appello: La Cassazione Chiude le Porte a Ulteriori Impugnazioni
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia processuale: la scelta del concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione. Questa decisione sottolinea la natura definitiva dell’accordo sulla pena e le sue conseguenze sull’intero iter giudiziario.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In quella sede, l’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale sulla pena da applicare, definendo il giudizio di secondo grado tramite, appunto, un concordato in appello. Nonostante tale accordo, che per sua natura implica un’accettazione della pena pattuita in cambio della rinuncia ai motivi di gravame, la difesa decideva di impugnare la decisione presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
Il ricorso veniva proposto per motivi che, secondo la valutazione della Corte, non erano più consentiti dalla legge, proprio in virtù dell’accordo raggiunto in precedenza.
La Decisione della Suprema Corte e il Principio del Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, adottando una procedura semplificata e senza formalità. La Corte ha chiarito che la definizione del procedimento con il concordato in appello non si limita a risolvere le questioni di pena, ma si estende a tutti i punti oggetto dell’accordo, compresi quelli relativi alla responsabilità e alla colpevolezza, anche se rilevabili d’ufficio.
L’Analogia con la Rinuncia all’Impugnazione
Per spiegare la propria decisione, la Corte ha richiamato un principio consolidato, tracciando un’analogia con la rinuncia esplicita all’impugnazione. Come avviene quando una parte rinuncia formalmente a impugnare una sentenza, anche l’adesione al concordato rappresenta una forma di rinuncia implicita a contestare ulteriormente la decisione sui punti concordati. L’imputato, accettando l’accordo, sceglie di porre fine alla controversia in cambio di un trattamento sanzionatorio definito, e tale scelta produce effetti vincolanti per il futuro.
le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘effetti preclusivi’ del concordato. La Suprema Corte ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello non limita solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma blocca l’intero svolgimento processuale successivo. Questo significa che l’effetto dell’accordo si proietta oltre il giudizio d’appello, impedendo l’accesso al giudizio di legittimità, ovvero il ricorso per Cassazione. Scegliere la via del concordato equivale a scrivere la parola ‘fine’ sulla vicenda processuale per le questioni che ne sono state oggetto, cristallizzando la decisione e rendendola non più attaccabile con ulteriori mezzi di impugnazione ordinari.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Per gli avvocati e i loro assistiti, essa ribadisce che la scelta di un concordato in appello deve essere ponderata attentamente, poiché è una strada senza ritorno. Se da un lato offre il vantaggio di una certezza sulla pena e di una rapida definizione del processo, dall’altro comporta la definitiva rinuncia a far valere eventuali vizi della sentenza di primo grado davanti alla Corte di Cassazione. La decisione della Suprema Corte consolida l’istituto del concordato come strumento deflattivo del contenzioso, ma ne sottolinea anche la serietà e l’irrevocabilità delle conseguenze procedurali. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve da monito sulla perentorietà di tali principi.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, secondo l’ordinanza, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo, precludendo un ulteriore ricorso per Cassazione sui medesimi punti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il concordato in appello ha ‘effetti preclusivi’?
Perché la definizione del procedimento tramite accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha l’effetto di bloccare l’intero svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, per le questioni che sono state oggetto dell’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024