Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato a/so alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 12/1/2024 la Corte di appello di Napoli, provvedendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella mis del dispositivo la pena inflitta ad NOME con la pronuncia del loca Tribunale a data 14/6/2022.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
Rilevato che il ricorso è inammissibile.
A norma dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull’accogliment in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali mot i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmen obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale so d’accordo. Ai sensi, poi, dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dich l’inammissibilità del ricorso – senza formalità di procedura – contro la sentenz applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciat norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso i ricorso straordinario, a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
COGNOME Tanto richiamato, COGNOME emerge dunque evidente COGNOME l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla COGNOME, la quale – in sede di appello rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell’art. 599-bis qu esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e dell somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle / spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del ammende
Sigliere estensore Il
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
Il Presidente
SITATA
NOME