Concordato in Appello: l’Accordo sulla Pena Blocca il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del processo, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare. Ma quali sono le conseguenze di questa scelta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo preclude la possibilità di contestare la propria responsabilità in un successivo ricorso. Analizziamo insieme la decisione per capire la portata di questo importante principio.
I Fatti del Caso: dal Reato all’Accordo in Appello
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato condannato per furto in abitazione. In sede di appello, la difesa aveva presentato una richiesta di concordato in appello, che era stata accolta dalla Corte territoriale. Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, l’imputato decideva comunque di presentare ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione e il ruolo del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa della natura e degli effetti del concordato in appello. Secondo i giudici di legittimità, la scelta di accordarsi sulla pena non è un atto neutro, ma un’espressa manifestazione di volontà che ha conseguenze processuali ben precise e definitive.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio consolidato. L’adesione al concordato in appello costituisce un atto dispositivo attraverso cui l’imputato rinuncia a contestare i punti della sentenza a lui sfavorevoli in cambio di una determinazione concordata della pena. Questo potere dispositivo, riconosciuto alla parte, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado (che si pronuncia solo sull’accordo), ma produce un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di cassazione.
In sostanza, non è possibile prima accettare un accordo sulla pena e poi, in un secondo momento, tentare di rimettere in discussione la propria responsabilità. La Cassazione sottolinea come questa logica sia analoga a quella della rinuncia all’impugnazione: l’interessato, accordandosi, dimostra di non avere più interesse a contestare la decisione su altri punti, anche se astrattamente rilevabili d’ufficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto cruciale per la strategia difensiva: la richiesta di concordato in appello è una scelta che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione certa e potenzialmente più mite della sanzione, dall’altro comporta la rinuncia implicita ma definitiva a far valere qualsiasi altro motivo di doglianza, inclusi quelli che attengono al nucleo stesso dell’accusa, come la colpevolezza. Per la legge, chi accetta la pena, accetta anche la responsabilità che ne è il presupposto, chiudendo così la porta a futuri ripensamenti davanti alla Suprema Corte.
È possibile fare ricorso in Cassazione per motivi di responsabilità dopo aver concluso un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza, inclusa la responsabilità.
Qual è l’effetto principale del concordato in appello sul processo?
L’effetto principale è preclusivo. L’accordo limita la cognizione del giudice d’appello e impedisce alle parti di sollevare successivamente questioni (anche rilevabili d’ufficio) a cui hanno implicitamente rinunciato con l’accordo stesso.
Perché il concordato in appello viene equiparato a una rinuncia all’impugnazione?
Perché, in entrambi i casi, la parte compie un atto dispositivo che dimostra la sua volontà di non proseguire nella contestazione della decisione. Accettando l’accordo sulla pena, l’imputato manifesta il suo disinteresse a impugnare gli altri punti della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 35927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME NOME a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. per il reato di furto in abitazione.
L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ─non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal l’ art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha
effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME