Concordato in appello: quali motivi di ricorso sono ammessi in Cassazione?
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, rinunciando ai motivi di impugnazione. Tuttavia, quali sono i limiti del successivo ricorso in Cassazione? Con la recente ordinanza n. 33556/2025, la Suprema Corte ha tracciato confini precisi, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava aspetti ormai coperti dall’accordo stesso.
I fatti del caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della richiesta delle parti, aveva applicato all’imputato la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Successivamente, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Le doglianze sollevate riguardavano la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché, a dire del ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato né sulla qualificazione giuridica del fatto né sulla congruità della pena patteggiata.
La decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato un principio consolidato in materia: la sentenza che recepisce un concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici e limitati. La decisione si fonda sulla natura stessa dell’accordo, che implica una rinuncia volontaria da parte dell’imputato a contestare determinati aspetti della sentenza di primo grado in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Le motivazioni: i limiti del ricorso in Cassazione
La Corte ha chiarito che il ricorso è ammissibile solo se contesta vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito. Al contrario, sono inammissibili le doglianze relative a motivi ai quali si è rinunciato, come la valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la determinazione della pena (a meno che questa non sia illegale, ovvero fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
Nel caso esaminato, il ricorrente si doleva proprio della carenza di motivazione sulla definizione concordata, ovvero su aspetti che, per natura, rientrano nell’accordo e nella conseguente rinuncia ai motivi di appello. Contestare la qualificazione giuridica o la congruità della pena dopo averla accettata significa contraddire la logica stessa del concordato in appello. La Corte ha quindi ritenuto che i motivi addotti non fossero consentiti, determinando l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza l’idea del concordato in appello come un patto processuale che, una volta siglato, preclude la possibilità di rimettere in discussione gli elementi oggetto dell’accordo stesso. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la scelta di aderire a tale rito deve essere ponderata attentamente, essendo consapevoli che le possibilità di un successivo vaglio in Cassazione sono estremamente circoscritte. La sentenza chiarisce che l’impugnazione non può diventare uno strumento per aggirare la rinuncia ai motivi di appello, garantendo così la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, vizi relativi al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto tra le parti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena, aspetti che si considerano oggetto di rinuncia con l’adesione al concordato in appello e che, pertanto, non rientrano tra i motivi consentiti per l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 10/04/202 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello Napoli ha applicato all’imputato COGNOME NOME la pena concordata dalle parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, la Cort territoriale, motivato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla ritenuta congruità del concordata.
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivi non consentiti.
3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricor cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrant limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, d 2020, M., Rv. 278170 – 01).
3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si duole d carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata, previa rinuncia ai motivi di appel
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ‘ pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 01/10/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presi ente