Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46021 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46021 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto responsabile l’imputato di evasione dalla detenzione domiciliare (commesso in Orta Nova il 12 maggio 2019) e, applicata la contestata recidiva e tenuto conto del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.
La Corte di appello, dopo aver dato atto dell’assenza del difensore che era sopraggiunto ad udienza conclusa, ha rilevato come l’avvocato di fiducia avesse in precedenza trasmesso a mezzo “EMAIL” un’istanza di concordato alla Cancelleria
della Corte di appello di Bari, ma non alla Procura generale presso la stessa Corte di appello che, pertanto, non aveva mai espresso il relativo consenso.
Nel merito rigettava i motivi di gravame tesi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., confermando la decisione di primo grado anche con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa, senza mettere in discussione la decisione nel merito, deduce due motivi di natura processuale:
con il primo motivo prospetta la violazione degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen. per omessa risposta all’istanza di concordato, nonostante l’invio della proposta nei termini previsti dal codice di rito;
con il secondo motivo la difesa deduce violazione dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. là dove la Corte territoriale, nel corpo del motivazione, ha ritenuto necessaria la trasmissione della richiesta di concordato alla Procura generale, a fronte di tempestiva trasmissione dell’istanza alla Corte di appello entro il termine di quindici giorni previsti dall’art. 599-bis cod. proc. pen. la disciplina della rinuncia ai motivi ex art. 589 cod. proc. pen. – osserva inoltre dispone che (testualmente) «la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata ad uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen. ovvero in dibattimento»; in assenza di specifica previsione che imponga la trasmissione della rinuncia alla Procura generale, la Corte di appello avrebbe dovuto, quantomeno, concedere un rinvio dell’udienza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto deducono la nullità della sentenza per violazione del diritto alla difesa sul presupposto della necessità di una pronuncia, anche negativa, in merito alla prospettata rinuncia ai motivi di ricorso veicolata attraverso l’istanza di concordato preventivo trasmessa alla Corte di appello.
Deve innanzitutto rilevarsi che la richiesta che il ricorrente impropriamente chiama “istanza di concordato” è, in realtà, una mera proposta con cui si chiede il consenso al AVV_NOTAIO generale in ordine ad un accordo da sottoporre, se raggiunto, alla Corte di appello; affinché tale proposta possa avere valenza alcuna, deve essere sottoposta all’attenzione del AVV_NOTAIO generale che, se concorda con la detta proposta, vi appone il proprio consenso.
Ovvio, pertanto, che, in assenza di previa interlocuzione della difesa con il AVV_NOTAIO generale, la stessa non assume rilevanza processuale e non può essere sottoposta, quale concordato, al vaglio della Corte di appello affinché vi aderisca, previo controllo di competenza.
Ciò premesso, pertanto, nessuna violazione di legge risulta aver commesso la Corte di appello che, rilgvata l’assenza di un concordato, ha provveduto a decidere la causa rigettando i motivi di appello.
Ed invero, l’atto inviato alla Cancelleria della Corte di appello contenente la citata proposta, in quanto mancante del consenso, non poteva essere recepito dal Collegio di merito a cui non può certo attribuirsi alcun obbligo o onere di attivarsi al fine di sollecitare il AVV_NOTAIO generale ad esprimere un consenso su una proposta predisposta dalla difesa e mai sottoposta all’organo cui competeva pronunciarsi in via preliminare.
L’insussistenza di qualsivoglia violazione di legge si rende ancor più evidente se solo si osserva come l’assenza della difesa della parte ricorrente all’udienza che si celebrava secondo il rito ordinario con presenza delle parti, ha anche impedito di sottoporre all’attenzione del AVV_NOTAIO generale la relativa proposta; in tali termini si è espressa la decisione, osservando che la difesa era sopraggiunta solo dopo la trattazione del procedimento, di fatto non presenziandovi.
Non risulta pertinente il riferimento operato dalla difesa all’art. 589 cod. proc. pen. che disciplina le modalità attraverso cui effettuare la rinuncia al ricorso, visto che il concordato in appello (cosa ben diversa, per quanto sopra osservato, dalla proposta di concordato priva di consenso del AVV_NOTAIO generale), non costituisce una mera rinuncia al ricorso, ma assume nel suo complesso le forme di negozio processuale liberamente stipulato dalle parti da apprezzare unitariamente, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione quasi a costituirne una sinallagmatica valenza da cui trae oggettiva giustificazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2023.