Concordato in Appello: Quando Accettare Significa Rinunciare al Ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette di ridefinire la pena in secondo grado. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, l’adesione a tale accordo comporta conseguenze definitive, tra cui l’impossibilità di presentare un successivo ricorso per motivi ai quali si è rinunciato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo al Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una riduzione della pena, rinunciando contestualmente agli altri motivi di appello. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando vizi di motivazione proprio in relazione a punti (come l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. e il trattamento sanzionatorio) che erano stati oggetto della sua precedente rinuncia.
La Decisione della Cassazione: Il Principio Preclusivo del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di impugnare successivamente la sentenza per i motivi che sono stati oggetto di rinuncia. L’accordo, infatti, non si limita a modificare la pena, ma cristallizza il giudizio sui punti non più contestati.
L’Effetto Definitivo della Rinuncia
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice d’appello ai soli termini dell’accordo, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”. Ciò significa che la rinuncia ai motivi di impugnazione è un atto definitivo che si estende anche al successivo giudizio di legittimità. Proporre un ricorso basato su motivi a cui si è rinunciato equivale a tentare di riaprire una discussione processualmente chiusa.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando la natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Accettando l’accordo, l’imputato compie una scelta strategica: ottiene una pena più mite in cambio della certezza della decisione, rinunciando a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado. Questa rinuncia è il fondamento dell’accordo e non può essere ritrattata in un momento successivo. La Corte ha sottolineato come questa logica sia analoga a quella della rinuncia all’impugnazione in generale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con una procedura semplificata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., che si applica ai casi di manifesta infondatezza o inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia ribadisce un concetto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente. Essa comporta un beneficio immediato (la riduzione della pena) ma anche un costo processuale irrevocabile (la rinuncia a far valere altri motivi di doglianza). Una volta siglato l’accordo, la porta del ricorso per Cassazione su quei punti si chiude definitivamente. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, non è priva di conseguenze economiche: l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti di impugnazione.
Se accetto un concordato in appello, posso comunque fare ricorso in Cassazione?
No, il ricorso è inammissibile se si ripropongono questioni che sono state oggetto di rinuncia in funzione dell’accordo sulla pena. L’adesione al concordato ha un effetto preclusivo che impedisce di ridiscutere tali punti.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto del concordato?
La rinuncia ai motivi di appello non solo limita l’esame del giudice di secondo grado, ma preclude anche qualsiasi discussione futura su tali punti, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità con un’ordinanza senza formalità di rito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FRATTAMINORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza n. 11817/2025 con cui la Corte di appello di Napoli accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condan inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dal parti, è inammissibile.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod proc. pen. e al trattamento sanzioNOMErio, il ricorrente pone questioni inammissibili per av già rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgime processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, c ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 6 ottobre 2025
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