Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Rende Inammissibile il Ricorso
Il concordato in appello, comunemente noto come patteggiamento in secondo grado, rappresenta uno strumento processuale che consente di definire il giudizio tramite un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di questo percorso procedurale ha effetti preclusivi che si estendono fino all’ultimo grado di giudizio, rendendo inammissibile un eventuale ricorso successivo. Analizziamo insieme la pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Salerno. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che la decisione di secondo grado era stata emessa proprio a seguito di un accordo tra le parti sulla pena da applicare, ovvero un concordato in appello. Nonostante l’accordo, la parte ricorrente aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, sollevando questioni relative alla motivazione della pronuncia di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, senza formalità, ritenendo il ricorso proposto per motivi non consentiti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
La Corte ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo i giudici di legittimità, la definizione del procedimento tramite il concordato in appello limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio in Cassazione.
Il ragionamento è analogo a quello applicato in caso di rinuncia all’impugnazione. Quando l’interessato accetta un accordo sulla pena, rinuncia implicitamente a sollevare qualsiasi altra questione, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio (come quelle previste dall’art. 129 c.p.p.). Questa rinuncia funzionale all’accordo preclude la possibilità di contestare successivamente la motivazione della sentenza sulla responsabilità.
In altre parole, l’accordo congela la situazione processuale e impedisce che la stessa possa essere rimessa in discussione. La Cassazione ha inoltre precisato che non sussisteva alcuna nullità della sentenza per l’applicazione di una presunta pena illegale, poiché l’imputato, in sede di concordato, non aveva mai richiesto l’applicazione di pene sostitutive.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rafforza un principio cruciale per la difesa tecnica: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, accettando l’accordo sulla pena, si chiude la porta a qualsiasi ulteriore doglianza di merito o di legittimità sulla questione della responsabilità. La sentenza che ne scaturisce non è, di fatto, ulteriormente sindacabile, se non per vizi eccezionali non presenti nel caso di specie. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso presentato dopo un concordato sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, il ricorso è dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, l’accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che si estende a tutto lo svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità.
L’accettazione del concordato in appello equivale a una rinuncia a contestare la responsabilità?
Sì, la Corte assimila la definizione del procedimento con il concordato a una rinuncia all’impugnazione. L’interessato, accettando l’accordo, rinuncia a sollevare ulteriori questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, in funzione del patto raggiunto sulla pena.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/12/L973
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
/dato GLYPH avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti; esaminati le istanze;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti da legge.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, al l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel cas punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.) limit solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’in svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pert dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza eme sulla pronuncia di responsabilità.
Ritenuto, altresì, che non avendo l’imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità sentenza, con riferimento all’applicazione di pena illegale;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore dell cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023