Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Impossibile
La scelta di definire un procedimento penale tramite un concordato in appello rappresenta una decisione strategica con conseguenze definitive sul futuro del processo. Con la recente ordinanza n. 32921 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in secondo grado preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per il giudizio di legittimità. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il procedimento di secondo grado si era concluso con un accordo tra le parti sulla pena da applicare, comunemente noto come “patteggiamento in appello” o, più tecnicamente, “concordato in appello”. Nonostante l’accordo, la difesa aveva comunque deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando motivi che, secondo i giudici di legittimità, non erano più consentiti dalla legge.
La Decisione della Cassazione: Il Ruolo del Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, utilizzando una procedura semplificata e senza formalità, definita “de plano”. La decisione si fonda su un’argomentazione chiara e netta: l’adesione al concordato equivale a una rinuncia a contestare i punti che ne sono oggetto, compresi la responsabilità e la colpevolezza.
Gli Effetti Preclusivi dell’Accordo
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di “effetto preclusivo”. La Corte spiega che, analogamente a quanto accade con la rinuncia esplicita all’impugnazione, il concordato in appello non solo limita l’ambito di valutazione del giudice di secondo grado, ma blocca l’intero sviluppo processuale successivo. Accettando l’accordo, l’imputato accetta anche la definitività della sentenza d’appello su quei punti, perdendo così il diritto di sottoporli al vaglio della Corte di Cassazione.
La Procedura Semplificata “De Plano”
L’utilizzo di una procedura “de plano” sottolinea l’evidenza della questione. Quando un ricorso è manifestamente infondato o, come in questo caso, basato su motivi non consentiti, la Corte può decidere rapidamente senza le formalità di un’udienza pubblica. Questa scelta accelera i tempi della giustizia e sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione tracciando un parallelo con la giurisprudenza consolidata in materia di rinuncia all’impugnazione (citando la sentenza Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018). L’ordinanza afferma che la definizione del procedimento tramite concordato in appello su questioni che l’interessato avrebbe potuto contestare, anche se rilevabili d’ufficio, comporta una rinuncia implicita a farle valere in seguito. L’accordo sulla pena, dunque, cristallizza la situazione processuale e impedisce qualsiasi successiva rinegoziazione o riesame nel giudizio di legittimità. La decisione non riguarda solo la quantificazione della pena, ma si estende ai presupposti stessi della condanna, quali la responsabilità e la colpevolezza, se inclusi nell’ambito dell’accordo.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione serve come un importante monito: il concordato in appello è uno strumento efficace per definire il processo, ma è una scelta tombale. Chi opta per questa via deve essere pienamente consapevole che sta chiudendo definitivamente la porta a un futuro ricorso in Cassazione. La decisione impone una riflessione attenta sulla strategia difensiva, poiché i benefici di un accordo sulla pena devono essere ponderati con la perdita definitiva del diritto a un ulteriore grado di giudizio. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una multa alla Cassa delle ammende rafforza ulteriormente il messaggio: i ricorsi presentati in violazione di questi principi non saranno tollerati.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver concluso un “concordato in appello”?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena in appello ha effetti preclusivi che impediscono un ulteriore giudizio di legittimità sui punti oggetto dell’accordo.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il “concordato in appello” impedisce il ricorso in Cassazione?
Perché, in modo analogo a una rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato limita la cognizione del giudice e preclude lo svolgimento di fasi processuali successive, compreso il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024