Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente a imputato e Procura Generale di accordarsi sulla pena. Ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Un’ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti invalicabili di questa scelta processuale, sottolineando la definitività della rinuncia ai motivi d’appello.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato condannato in primo grado per il delitto di furto aggravato aveva presentato appello. In sede di secondo grado, la sua difesa, munita di procura speciale, raggiungeva un accordo con la Procura Generale. In accoglimento del concordato in appello, l’imputato rinunciava a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi alla quantificazione della pena. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, riformava la sentenza di primo grado rideterminando la sanzione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse erroneamente riconosciuto i presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità) e avesse omesso di motivare sul punto.
La Decisione della Corte di Cassazione e i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio giuridico consolidato (ius receptum). La stipulazione di un concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative a motivi d’impugnazione ai quali si è espressamente rinunciato.
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile solo in casi specifici e limitati, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale.
3. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi doglianza relativa ai motivi rinunciati, come la responsabilità penale o la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è invece inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. L’accordo sulla pena, che comporta la rinuncia ai motivi di merito, cristallizza la posizione processuale dell’imputato riguardo alla propria responsabilità. Di conseguenza, l’intervenuto accordo sulla quantificazione della sanzione preclude la deducibilità di questioni riguardanti il riconoscimento di cause di non punibilità. La scelta di accedere al concordato è una scelta strategica che implica l’accettazione del profilo di responsabilità, concentrando la discussione unicamente sul trattamento sanzionatorio.
La Corte ha inoltre specificato che la lamentela per omessa motivazione era priva di interesse, poiché il patto processuale proposto dall’imputato stesso era stato integralmente accolto dalla Corte territoriale. Pertanto, non vi era alcuna decisione sfavorevole da cui potesse scaturire un interesse a impugnare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che il concordato in appello è una scelta processuale con effetti preclusivi significativi. La rinuncia ai motivi di appello, fulcro dell’accordo, non è un atto formale, ma una decisione sostanziale che impedisce di rimettere in discussione, in un successivo grado di giudizio, la sussistenza del reato o la presenza di cause di esclusione della punibilità. Per la difesa, ciò significa che la decisione di percorrere la via del concordato deve essere attentamente ponderata, poiché chiude la porta a quasi ogni ulteriore contestazione di merito davanti alla Corte di Cassazione. La conseguenza dell’inammissibilità, come nel caso di specie, è non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver stipulato un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, mancanza del consenso del Procuratore Generale o una decisione del giudice difforme dall’accordo stesso. Non è possibile per motivi ai quali si è rinunciato.
Se si accetta un concordato in appello, si può ancora chiedere l’assoluzione per una causa di non punibilità?
No. La rinuncia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità, che è un presupposto del concordato, preclude la possibilità di sollevare questioni relative al proscioglimento per cause di non punibilità, come quelle previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4274 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4274 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d’appello di Lecce Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è del la Corte d’appello di Lecce del 28 maggio 2025 che -in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di COGNOME NOME, munito di procura speciale -rinunziante a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena a lui inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 bis comma 1 e 2, 625 cod. pen. .
2.Ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, che ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, avrebbe omesso di motivare.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile.
1.Costituisce ius receptum , nella materia in esame, che ‘i n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen .’ ( ex multis , Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).
1.1. L a rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.. Quanto, poi, alla lamentata, omessa motivazione, in disparte il rilievo che la citazione della violazione dell’art. 426 cod. proc. pen. non è pertinente perché non si tratta di sentenza di non luogo a procedere, la ragione di ricorso si rivela inammissibile anche per carenza d’interesse, dal momento che il concordato sulla pena proposto dall’imputato, relativo alla riduzione della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, è stato integralmente accolto dalla Corte territoriale.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 27/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME