Concordato in appello: quando la Cassazione chiude la porta al ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette di definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo tra accusa e difesa. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada processuale comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la sentenza successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso avverso una decisione frutto di tale accordo.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine da una condanna per rapina emessa dal Tribunale in primo grado con rito abbreviato. L’imputato presentava appello e, in quella sede, raggiungeva un accordo con la Procura Generale. In base a questo concordato in appello, l’imputato rinunciava a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento di un’attenuante. La Corte di Appello, accogliendo la richiesta congiunta, riformava parzialmente la sentenza e riduceva la pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. Sosteneva, infatti, che la Corte di Appello avesse errato nel non valutare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p., prima di ratificare l’accordo.
Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato. La sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto della sentenza difforme dall’accordo pattuito tra le parti.
4. Illegalità della pena applicata (ad esempio, se la sanzione esce dai limiti edittali o è di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso non è consentito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che la scelta di aderire al concordato implica una rinuncia implicita a far valere tutte le altre doglianze. Tra queste rientra anche la presunta mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Tale questione, infatti, attiene al merito della vicenda e, con l’accordo, le parti accettano che il processo si concluda con una rideterminazione della pena, rinunciando a un esame approfondito di tutti gli aspetti di fatto e di diritto.
Richiamando precedenti pronunce, i giudici hanno affermato che sono inammissibili i ricorsi che sollevano doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi nella determinazione della pena che non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione. Di conseguenza, il tentativo dell’imputato di riaprire la discussione su un punto implicitamente superato dall’accordo è stato respinto in quanto non rientrante nei motivi consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma la natura quasi tombale dell’accordo raggiunto in appello. Per l’imputato e il suo difensore, la decisione di accedere al concordato in appello deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato offre il vantaggio certo di una riduzione di pena, dall’altro chiude quasi ogni possibilità di un ulteriore controllo di legittimità da parte della Cassazione. È fondamentale comprendere che l’accordo equivale a una rinuncia a contestare la fondatezza dell’accusa nel merito. Pertanto, questa opzione strategica è consigliabile solo quando le possibilità di ottenere un’assoluzione o una riforma più favorevole attraverso un dibattimento ordinario in appello sono ritenute scarse.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per un numero molto limitato di motivi. Il ricorso è ammesso se riguarda vizi nella formazione della volontà di accordarsi, il mancato consenso del Pubblico Ministero, una decisione del giudice non conforme all’accordo o l’illegalità della pena inflitta.
Dopo un concordato in appello, ci si può lamentare che il giudice non ha valutato le cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di concordato implica la rinuncia a tutti i motivi di appello non inclusi nell’accordo, compresa la questione relativa alla mancata valutazione delle cause di non punibilità. Pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Cosa si intende per ‘pena illegale’ come motivo di ricorso avverso la sentenza di concordato?
Per ‘pena illegale’ si intende una sanzione che non rientra nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per quel reato (limiti edittali) oppure una pena di specie diversa da quella legalmente prevista (ad esempio, l’ergastolo al posto della reclusione temporanea).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1004 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1004 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2403/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME (Cui 01tnq2b ) nato in MESSICO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13/10/2025, in parziale riforma della sentenza resa ad esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bologna del 20/03/2025, su richiesta del ricorrente e con il consenso del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della attenuante speciale ad effetto comune della lieve entità, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME NOME nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 420,00 di multa per il delitto di rapina allo stesso ascritto in rubrica.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME NOME deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. perchØ la decisione era stata resa in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità senza alcuna valutazione degli atti di indagine, in presenza di mere clausole di stile.
3.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.
4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘In tema diconcordatoinappello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.’ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01).
5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME