Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi su una parziale riforma della sentenza di primo grado. Tuttavia, l’accesso a tale istituto comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso successivo, ribadendo un principio fondamentale: l’accordo implica una rinuncia ai motivi non concordati.
I fatti di causa
Nel caso in esame, un individuo era stato condannato in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale, accedendo al concordato in appello. La Corte d’Appello, prendendo atto dell’accordo, aveva rideterminato la pena in senso più favorevole all’imputato (in mitius), confermando nel resto la condanna. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando censure relative all’affermazione della sua responsabilità penale.
Limiti all’impugnazione dopo il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso successivo è ammissibile solo per vizi specifici. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la volontà dell’imputato di aderire all’accordo è stata viziata (es. per errore, violenza o dolo).
2. Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: Qualora il consenso della pubblica accusa sia irregolare.
3. Difformità della pronuncia: Se la decisione del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
4. Illegalità della pena: Quando la pena inflitta, pur concordata, risulta illegale (es. perché superiore al massimo edittale o inferiore al minimo).
Al di fuori di questi casi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, sono inammissibili i motivi relativi a questioni su cui l’imputato ha rinunciato per ottenere l’accordo, come quelle attinenti alla valutazione della prova e all’affermazione di responsabilità.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato che l’imputato, presentando ricorso, muoveva censure generiche proprio in ordine all’affermazione di responsabilità, un punto che deve considerarsi coperto e rinunciato con l’adesione al concordato in appello. L’accordo stesso si fonda sulla rinuncia a determinati motivi di impugnazione in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Contestare successivamente i punti oggetto di rinuncia svuoterebbe di significato l’istituto.
L’evidente inammissibilità dell’impugnazione, secondo i giudici, configura un profilo di colpa in capo al ricorrente. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura essenzialmente “transattiva” del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole di compiere una scelta strategica che limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. Il ricorso in Cassazione rimane un’opzione, ma solo per denunciare vizi genetici dell’accordo o palesi illegalità, non per rimettere in discussione il merito della colpevolezza. La decisione funge anche da monito: un ricorso temerario e palesemente infondato può comportare conseguenze economiche significative per il proponente.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, un consenso irregolare del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito o l’illegalità della pena applicata.
Quali motivi di ricorso sono inammissibili dopo aver accettato un concordato in appello?
Sono inammissibili tutti i motivi che sono stati oggetto di rinuncia con l’accordo. In particolare, non è possibile contestare l’affermazione di responsabilità penale, la valutazione delle prove o la mancata applicazione di cause di proscioglimento, poiché si presume che l’imputato vi abbia rinunciato in cambio di una pena più mite.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente (come nel caso di un ricorso basato su motivi rinunciati), la Corte lo condanna anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato;
premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richie ta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 0 pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
considerato che il ricorso è inammissibile poiché muove censure, peraltro generiche, i ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibili dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.