Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza del impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 22 novembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai delitti di cui agli artt. 110-648 cod. pen., sulla proposta di concordato avanzata dalle parti, ha ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nella contestazione sub a), eliminando l’aumento per la continuazione e rideterminando la pena.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa riduzione dell’aumento ex art. 81 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca
motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878).
Peraltro, l’aumento per la continuazione è stato correttamente espunto all’esito della rideterminazione della pena.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Co sigiiere st9nsore
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Il Presidente