Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada comporta conseguenze significative sulle future possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso avverso una sentenza frutto di tale accordo, stabilendo principi fondamentali per la difesa.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Genova, accogliendo la richiesta concorde delle parti, aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado, rideterminando la pena per l’imputato. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello si sarebbe limitata a ratificare l’accordo sulla pena senza un’effettiva valutazione della responsabilità penale, escludendola di fatto.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia a far valere determinate censure. L’imputato, accettando il concordato in appello, di fatto rinuncia a contestare il merito della propria responsabilità, concentrando l’accordo esclusivamente sulla quantificazione della sanzione.
I Motivi di Ricorso Ammissibili
La Corte ha specificato che il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali e ben definiti. Questi includono:
*   Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o viziato).
*   Problemi legati al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
*   Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
*   L’illegalità della pena inflitta, ad esempio perché non rientrante nei limiti edittali previsti dalla legge o perché di una specie diversa da quella legale.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che le doglianze sollevate dal ricorrente, relative alla presunta mancanza di motivazione sull’accertamento della responsabilità, sono inammissibili. Tali motivi sono infatti da considerarsi “rinunciati” nel momento in cui si sceglie la via del concordato in appello. Questo istituto processuale presuppone che la questione della colpevolezza sia già stata definita e non sia più oggetto di discussione. Pretendere una nuova e completa valutazione nel merito da parte del giudice d’appello, o successivamente dalla Cassazione, snaturerebbe la funzione stessa dell’accordo, che è quella di definire il processo in modo più rapido, concentrandosi unicamente sulla pena. Inoltre, la Corte ha sottolineato che sono parimenti inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), in quanto anche queste rientrano nell’ambito delle questioni a cui si rinuncia con l’accordo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per gli operatori del diritto. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato offre il vantaggio di una potenziale riduzione della pena e della certezza del risultato, dall’altro preclude quasi ogni possibilità di contestare successivamente la sentenza nel merito. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, salvo i rari casi di vizi procedurali o di palese illegalità della sanzione, la porta della Cassazione per discutere della colpevolezza o della motivazione sarà chiusa. La sentenza diventa, di fatto, definitiva sulla base dell’accordo raggiunto.
 
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici che riguardano la formazione della volontà delle parti, il consenso del pubblico ministero, la difformità della pronuncia del giudice rispetto all’accordo o l’illegalità della pena applicata.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili i motivi che riguardano questioni a cui si è rinunciato con l’accordo, come la valutazione della responsabilità, la mancata considerazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e i vizi nella determinazione della pena che non la rendano illegale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 4793  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione
RITENUTO IN FATTO
 La Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza G. del Tribunale di Genova del 02/03/2022, rideterminava la pena per NOME per il delitti ascritti ai capi a) e b) della rubrica.
 Ha proposto ricorso per cassazione NOME con un unico motivo di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 599-bis e 606 lett. e) cod. proc. p per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazion della sentenza, avendo la stessa escluso l’accertamento di responsabilità e essendosi limitata alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è all’evidenza inammissibile, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si inten ribadire, secondo il quale: “In tema di concordato in appello, è ammissibile ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte d accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione del condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a v attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illega della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama, tra l’altro in modo del tutto generico, elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effet in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1 dicembre 2023.