Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25.5.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.7.2022, il GUP del Tribunale di Milano aveva riconosciuto NOME e NOME responsabili dei fatti loro ascritti e, riqualificati anche quelli di cui al capo B) in termini di ricettazione, ritenuto t di essi il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito
abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa ed NOME alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
la Corte di appello di Milano, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dalla difesa degli imputati con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte dei primi, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.000 di multa per l’NOME ed in anni 1 e mesi 8 di reclusine ed euro 2.000 di multa per l’NOME;
ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con un unico ricorso a firma del comune difensore deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: segnala il carattere apparente della motivazione che finisce per non rispecchiare la modesta gravità del fatto con un complessivo rinvio al contenuto della sentenza di primo grado.
4. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli).
Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anc:he quando relativo a questioni, pur rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento
dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, COGNOME, resa sotto il vigore del previgente “patteggiamento” in appello).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023