Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46510 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46510 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CUI 04949GI ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la Corte d’Appello di Genova applicava al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Avverso tale sentenza, il COGNOME propone ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo nullità della decisione con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 544 e 546 cod. proc. pen., in quanto, per un verso, la Corte territoriale non avrebbe verificato l’esistenza dei presupposti per un proscioglimento e, per un altro, non avrebbe estrinsecato il percorso logico che l’aveva condotta a determinare in concreto la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell’ambito dell’art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: “…. la corte dichiara senza formalit di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis”.
Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione – a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell’art. 448-bis cod. proc. pen. – stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).
A tale conclusione, questa Corte è pervenuta ponendo in rilievo che, peraltro, almeno quanto alle censure afferenti la dosimetria sanzionatoria, una disciplina differente non sussisteva nel regime del patteggiannento in appello previgente, abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, in forza dei principi espressi da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv.
226715 -01, secondo cui nel c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.
Deve dunque ritenersi che tanto le censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. pen. che quelle concernenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, che come nella specie neppure si deduce sia trasmodato nella comminazione di una pena illegale, determinano l’inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Presidente