Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in modo più celere, attraverso un accordo tra accusa e difesa sull’entità della pena. Tuttavia, accedere a tale accordo comporta delle conseguenze precise sui successivi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso avverso una sentenza che ratifica un patteggiamento in secondo grado, ribadendo un principio consolidato.
I Fatti del Caso: La Truffa e l’Accordo in Appello
Il caso nasce da una condanna per il reato di truffa. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sulla pena. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del concordato, rideterminava la sanzione in quattro mesi di reclusione e una multa, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva contestata. L’accordo, quindi, veniva pienamente recepito nella sentenza di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni della Difesa
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale si fondava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di valutare la possibile applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di prosciogliere l’imputato in presenza di evidenti cause di non punibilità, anche quando si è in presenza di un accordo sulla pena.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti dalla legge in caso di concordato in appello. Gli Ermellini hanno richiamato la loro giurisprudenza costante e consolidata in materia, tracciando un perimetro netto attorno alle possibilità di impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Le Motivazioni: La Rinuncia Implicita ai Motivi di Ricorso
La Corte ha spiegato che, aderendo al concordato, le parti effettuano una scelta processuale che implica la rinuncia a far valere determinate censure. Nello specifico, la giurisprudenza è ferma nel ritenere inammissibili i ricorsi che lamentano:
1. La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
2. Motivi di ricorso a cui la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo;
3. Vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale (cioè non rientri nei limiti previsti dalla legge per quel reato o sia di specie diversa da quella prevista).
Il ricorso è, invece, ammissibile solo per questioni che attengono alla corretta formazione dell’accordo stesso, come vizi della volontà della parte, il mancato o viziato consenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice difforme da quanto pattuito.
Poiché il motivo sollevato dalla difesa rientrava tra quelli considerati ‘rinunciati’ con l’accordo, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi importanti. La difesa deve ponderare attentamente i benefici di un accordo sulla pena (generalmente una riduzione della stessa) con la conseguente rinuncia a quasi tutte le altre possibili doglianze. La sentenza cristallizza un principio fondamentale: l’accordo sulla pena ‘congela’ la situazione processuale e limita fortemente la possibilità di un successivo vaglio da parte della Corte di Cassazione, salvo vizi genetici dell’accordo stesso o palesi illegalità sanzionatorie. L’imputato che accetta questa via deve essere consapevole che, di fatto, sta chiudendo la partita processuale, rinunciando a contestare nel merito la propria colpevolezza in cambio di una pena certa e concordata.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello per la mancata valutazione di una causa di proscioglimento?
No, la giurisprudenza consolidata ritiene che l’accordo sulla pena implichi la rinuncia a tali motivi, poiché si considera che la parte li abbia implicitamente abbandonati accettando il concordato.
Quali sono i motivi ammissibili per un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, quali vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a una decisione del giudice difforme da quanto pattuito, o all’applicazione di una pena illegale (cioè al di fuori dei limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Cosa accade se si propone un ricorso in Cassazione per motivi non consentiti dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Torino DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torìno in data 19/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
udita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava in mesi quattro di reclusione ed euro 133,33 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di truffa ascrittogli in rubrica.
2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione
della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024
La consigliera estensore
La Presidente