Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale istituto comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di accordo, ribadendo un principio consolidato: l’accordo implica una rinuncia a contestare aspetti che ne costituiscono l’oggetto.
Il Caso: L’Accordo in Appello e il Successivo Ricorso
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello sulla rideterminazione della pena, ha successivamente proposto ricorso per cassazione. L’accordo, ratificato dalla Corte territoriale, prevedeva l’applicazione di una specifica pena concordata tra le parti.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha impugnato la sentenza, lamentando due vizi principali: l’omessa motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento (che il giudice deve sempre valutare ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, oltre a una generica contestazione sulla misura della pena finale.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione sui limiti di impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. La decisione si fonda sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello.
I Limiti del Ricorso ex Art. 599-bis c.p.p.
La Corte ha ribadito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto o dato per errore).
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. Illegalità della pena applicata, qualora sia di un genere diverso da quello previsto dalla legge o determinata al di fuori dei limiti edittali.
Le Doglianze Rinunciate con l’Accordo
I motivi sollevati dal ricorrente, quali la mancata valutazione delle cause di proscioglimento e il trattamento sanzionatorio (attenuanti e misura della pena), non rientrano in nessuna delle categorie ammissibili. Anzi, sono proprio il nucleo dell’accordo. Accettando il concordato in appello, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare tali aspetti, che diventano oggetto di negoziazione con l’accusa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 944 del 2019), secondo cui aderire al concordato significa accettare la pena concordata e rinunciare ai motivi di appello che la contestavano. Pertanto, doglianze relative alla valutazione delle prove, alla sussistenza di cause di assoluzione (salvo quelle immediatamente evidenti che impongono il proscioglimento d’ufficio ex art. 129 c.p.p.), o alla quantificazione della pena sono inammissibili. Proporre un ricorso su tali basi si traduce in un’impugnazione su punti ai quali si è già rinunciato, rendendo il ricorso privo di fondamento legale. La Corte ha inoltre ravvisato una colpa del ricorrente nella proposizione di un’impugnazione palesemente inammissibile, giustificando così la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. È fondamentale che l’imputato sia pienamente consapevole che, accettando l’accordo, rinuncia a far valere gran parte delle sue doglianze nel merito. Il ricorso per cassazione rimane un’opzione percorribile solo per vizi procedurali gravi legati alla formazione dell’accordo o per palesi illegalità della sanzione, escludendo ogni riesame sulla congruità della pena concordata o sulla valutazione delle circostanze.
Dopo aver stipulato un concordato in appello, si può ricorrere in Cassazione per contestare la misura della pena o la mancata concessione delle attenuanti generiche al massimo?
No, secondo la sentenza, queste doglianze sono inammissibili. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare il trattamento sanzionatorio, che è proprio l’oggetto del patto tra accusa e difesa.
È possibile impugnare una sentenza di concordato in appello lamentando che il giudice non ha motivato sulla sussistenza di cause di proscioglimento?
No, anche questo motivo è ritenuto inammissibile. La Corte chiarisce che le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono tra quelle a cui si rinuncia con l’accordo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 604
CC – 01/04/2025
R.G.N. 5562/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 08/12/1985 a SANTA MARIA COGNOME avverso la sentenza in data 22/10/2024 della CORTE DI APPELLO DI NA- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 22/10/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Deduce l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento e si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione oltre che della misura della pena.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di gravame, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso
COGNOME;
in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nella massima estensione, la correlata richiesta di rideterminazione della pena e l’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 -bis , cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME