Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10299 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di: NOME COGNOME nato in Albania il 11/03/1984 NOME COGNOME nato in Albania il 25/06/1981
avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia del 07/02/2020 del Tribunale di Roma, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione ai capi G) e C) di imputazione ad anni sette mesi due reclusione ed euro 2.500,00 di multa e quella irrogata a NOME COGNOME in relazione al reat di cui al capo G) ad anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi A), Al), A2, B), D), E), G1), G2), G4) e H) perché estinti per intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite il difensore fiduciario proponendo due motivi.
2.1.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c), cod. pr pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli 178 lett. c), 179, comma 1 e 429 del codice di rito.
Rappresenta il ricorrente che nel giudizio di primo grado era stata eccepita l’omess notifica del decreto dispositivo del giudizio all’avv. NOME COGNOME difens dell’imputato NOME COGNOME che il Tribunale aveva respinto l’eccezione ritenendo che la nomina di tale legale non fosse efficace in mancanza di revoca da parte dell’imputato d uno dei due difensori precedentemente nominati; che la questione era stata riproposta con l’atto di appello con il quale era stata chiesta la declaratoria di nullità di tu successivi al decreto dispositivo del giudizio e della sentenza di primo grado; che la Co territoriale non ha esaminato tale motivo il quale, essendo relativo ad una ipotesi di nu assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dov essere vagliato, pur in presenza di concordato tra le parti.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 129 e 599 bis cod. pro pen. per non avere la Corte di appello esaminato il profilo relativo al proscioglime dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. ed omesso valutare la congruità della pena concordata.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale si deduce l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulla questione prospettata nell’atto di ap quale ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179, comma 1, cod. pen. che, come tale, avrebbe dovuto essere delibata, pur in presenza di concordato tra le parti.
Va certamente ribadito in questa sede il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, l’accordo delle parti (recepito dal giudice) sull’accoglimento, in tutto o i dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili in sede di legitt questioni oggetto di motivi rinunciati, fatta eccezione per quelle relative a nullità as e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 6, n. 16623 del 15/03/2005, COGNOME, 231463; Sez. 5, n. 45918 del 22.4.2005, COGNOME, Rv. 233031; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME, Rv 238687 in motivazione pagg. 2 e 3).
Ciò posto, tuttavia, l’eccezione processuale riproposta con l’atto di appello sulla qu la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi non rientra nel novero delle nullità asso rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.
La questione prospettata atteneva alla dedotta nullità del decreto dispositivo d giudizio poiché non notificato all’avv. NOME COGNOME ed era stata rigettata dal Tribun
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osservando che l’imputato NOME COGNOME era già munito di due difensori e che la nomina dell’avv. COGNOME non era efficace mancando agli atti la revoca di uno dei due lega originariamente designati.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, qualora l’imputato sia assistit da due difensori, l’omesso avviso ad uno di essi non dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. rilevabile in ogni stato e grado del procedimen bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (cfr., Sez. U, n. 6 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208163; Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219229; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244188 e, più recentemente, Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545).
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si lamenta la violazione degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appe esaminato il profilo relativo al proscioglimento dell’imputato per una delle cause prev dall’art. 129 cod. proc. pen. ed omesso, altresì, di valutare la congruità della concordata.
Quanto al primo profilo, la doglianza proposta non è deducibile in sede di legittimit
Va ricordato che in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso per cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi all formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso de Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudic mentre sono inammissibili le doglianze relative alla omessa motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pe (oggetto del presente ricorso) in quanto, a causa dell’effetto devolutivo prop dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 19/03/2018, COGNOME, rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, COGNOME, Rv. 285619).
Quanto al secondo profilo di doglianza, va evidenziato come la Corte di appello si si è espressamente pronunciata (pag. 18 della sentenza) in ordine alla congruità della pena proposta dalle parti.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cass delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 26/02/2025
n
La Presidente