Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Rende Inammissibile il Ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del processo che consente alle parti di accordarsi sulla pena, rinunciando ad altri motivi di gravame. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti di questo istituto, chiarendo le conseguenze processuali per chi, dopo aver raggiunto un accordo, tenta di rimetterlo in discussione. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere la portata vincolante di tale accordo.
I Fatti di Causa
Due imputati, dopo una condanna in primo grado, presentavano appello. In quella sede, tramite il loro difensore, proponevano un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena, rinunciando agli altri motivi di impugnazione. La Corte di Appello accoglieva la richiesta, rideterminando la pena nella misura concordata tra le parti e confermando la condanna.
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto errore di valutazione sull’oggetto del concordato stesso. In sostanza, cercavano di rimettere in discussione profili ai quali avevano implicitamente rinunciato proprio in funzione dell’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno affermato un principio cardine: il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado ai termini dell’accordo, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di Cassazione.
Accettare il concordato in appello equivale a una rinuncia all’impugnazione per tutti i motivi non strettamente legati all’accordo stesso. Pertanto, un ricorso che mira a contestare questioni coperte dalla rinuncia risulta intrinsecamente inammissibile, poiché tenta di riaprire un capitolo processuale che le parti stesse hanno scelto di chiudere.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su una logica di coerenza e auto-responsabilità processuale. Gli Ermellini hanno chiarito che il ricorso presentato era sostanzialmente volto a rimettere in discussione profili cui gli interessati avevano già rinunciato. Questo comportamento processuale è stato equiparato agli effetti della rinuncia all’impugnazione, che preclude ogni successiva contestazione.
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la richiesta di applicazione di pene sostitutive. Dagli atti era emerso che il consenso del Pubblico Ministero era stato espresso unicamente sulla quantificazione della pena detentiva e pecuniaria (nella fattispecie, 3 anni e 8 mesi di reclusione e 17.600 euro di multa). Il riferimento a una possibile sostituzione della pena era stata una mera sollecitazione della difesa al giudice, priva di effetti vincolanti perché non parte integrante dell’accordo formale. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello non è vincolato a disporre la conversione della pena detentiva se questa non ha formato oggetto di un accordo esplicito e specifico tra le parti. Una decisione discrezionale e unilaterale del giudice in tal senso costituirebbe una modifica non consentita dei termini pattuiti.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata senza formalità di rito, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Conclusioni
La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è un patto processuale serio e vincolante. Una volta che l’imputato sceglie questa via, accetta di limitare il campo del dibattito processuale alla corretta applicazione dell’accordo sulla pena. Qualsiasi tentativo successivo di aggirare questa limitazione, reintroducendo motivi di doglianza a cui si è rinunciato, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta del rito, poiché le conseguenze processuali sono definitive e non possono essere rinegoziate a posteriori.
Cosa comporta accettare un concordato in appello?
Accettare un concordato in appello, ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., comporta la rinuncia agli altri motivi di impugnazione. L’accordo limita la cognizione del giudice e ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso l’eventuale giudizio di Cassazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi strettamente attinenti all’accordo stesso. Un ricorso che tenti di rimettere in discussione profili e motivi ai quali la parte ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Il giudice d’appello è obbligato a concedere pene sostitutive se non sono parte dell’accordo con il Pubblico Ministero?
No. Se la richiesta di applicare una pena sostitutiva è una mera sollecitazione della difesa e non fa parte dell’accordo formale raggiunto con il Pubblico Ministero, il giudice non è vincolato a disporla. La Corte d’Appello non può modificare unilateralmente la pena concordata tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi presentati dal difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la sentenza n. 526/25 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre l’errore di valutazione sull’oggetto del concordato, il motivo di ricorso appare sostanzialmente volto a rimettere in discussione profili cui l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, con conseguente inammissibilità perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dagli atti allegati al ricorso si evince che il consenso del P.M. è stato espresso solo sulla pena indicata nella proposta di concordato (anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 17.600 di multa) mentre il riferimento alla potenziale sostituibilità con una delle pene sostitutive si risolve in una mera sollecitazione rivolta al Giudice dell’appello priva di effetti vincolanti, con conseguente piena corrispondenza della sentenza all’accordo intercorso tra le parti, atteso che la Corte di appello non solo non è vincolata a disporre la conversione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l’applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini, ma neppure potrebbe disporla discrezionalmente, versandosi altrimenti in una non consentita modifica unilaterale, sollecitata solo da parte della difesa, della pena che è stata concordata tra le parti (Sez. 6, n.7002 del 9 gennaio 2024, Previte, n.m.; Sez. 6 n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità de4 ricorsa deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorse’ e condanna 14 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/11/2025