Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9765 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 04/10/1965
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di COGNOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art 599-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello erroneamente ricondotto la richiesta di pena all’istituto del c.d. concordato in appello (dolendosi, in particolar della circostanza di non aver mai né l’imputato né il difensore manifestato la volontà di rinunciare ai motivi di impugnazione, essendosi l’accordo tra difesa e PG limitato alla sola misura delle pena, ma non anche sui residui motivi di appello) e, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione i relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 132, 133 e 80, comma 2, cod. pen. per avere erroneamente la Corte d’appello determinato l’aumento per l’aggravante in misura superiore a quella fissata dal primo giudice e dai criteri che aveva definitivamente impuntato (dolendosi, in particolare, della violazione del divieto di reformatio in peius, non essendo la Corte d’appello libera di quantificare l’aumento circostanziale sulla base di una nuova costruzione del reato o per effetto di una riqualificazione dello stesso, nulla essendo stato modificato rispetto all’originari contestazione, sicchè la determinazione dell’aumento in un terzo non doveva essere più oggetto di modifiche);
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimen comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell’applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto, peraltro, che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01, affermando il principio secondo cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza;
Ritenuto, pertanto, che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01), salva l’eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono inammissibili; quanto al primo, in quanto risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che all’udienza 10/09/2024 le parti concordavano sull’accoglimento dei motivi di appello, determinando la pena finale nella misura correttamente irrogata, donde l’intervenuto accoglimento della proposta di concordato, riferita a tutti i motivi di appello con una proposta congiunta di irrogazione della pena finale, comportava implicitamente l’acquiescenza dell’imputato rispetto alle censure svolte con i motivi diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio; quanto al secondo, in quanto la riformulazione ad opera delle parti e non del giudice del trattamento sanzionatorio oggetto dell’accordo, non determina alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, essendo il mutamento dell’aumento circostanziale, rispetto a quanto operato dal primo giudice, frutto di deliberata volontà dell’imputato e non disposto su iniziativa del giudice, chiamato a valutare la complessiva legalità della pena, giudizio tuttavia disancorato dal criterio determinativo operato dal primo giudice, in quanto frutto di accordo novativo tra le parti in sede di concordato;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa
nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2025
Il consigli re estensore
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Il Presidente