Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette all’imputato e alla pubblica accusa di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada comporta conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza frutto di tale accordo, sottolineando come la rinuncia ai motivi di appello si estenda anche alla possibilità di contestare il merito della colpevolezza.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto all’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una sentenza di condanna in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungono un accordo, il cosiddetto concordato in appello. La Corte di Appello, accogliendo la proposta, ridetermina la pena in un anno e otto mesi di reclusione e 267 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Nonostante l’accordo, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 129 e 599-bis del codice di procedura penale. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe errato nel non effettuare un vaglio critico sulla sussistenza dei presupposti della colpevolezza e nell’omettere di valutare la concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione e i Limiti del concordato in appello
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. Gli Ermellini ricordano che, in tema di concordato in appello, il ricorso per Cassazione è consentito solo per motivi molto specifici e circoscritti. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. La validità del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. La Corte chiarisce che le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o al merito della colpevolezza sono inammissibili. Questo perché l’accordo stesso implica una rinuncia a tali motivi, che non vengono devoluti al giudice dell’appello.
Le motivazioni della Suprema Corte
Il ragionamento della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Scegliendo questa via, l’imputato accetta una ridefinizione della pena e, implicitamente, rinuncia a contestare l’affermazione di responsabilità. Pretendere che il giudice, dopo l’accordo, debba comunque rivalutare da zero la colpevolezza dell’imputato snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto, che è quella di semplificare e accelerare il processo d’appello.
La Corte cita un proprio precedente (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), consolidando l’orientamento secondo cui l’accordo preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che si sarebbero dovute considerare rinunciate. La decisione viene presa de plano, ovvero senza udienza, a sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Accordo
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato può portare a una riduzione della pena, dall’altro chiude quasi ermeticamente le porte a un successivo ricorso in Cassazione sul merito della vicenda. L’imputato deve essere pienamente consapevole che, accettando l’accordo, sta di fatto rinunciando a far valere gran parte delle sue potenziali difese, concentrando le residue possibilità di impugnazione solo su vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo stesso.
È possibile contestare la propria colpevolezza in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione al concordato in appello implica la rinuncia a contestare i presupposti della colpevolezza, poiché tali motivi si considerano rinunciati con l’accordo stesso.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del Procuratore generale, o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice. In questo caso, la somma è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 26/03/1998
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 267 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato attraverso il difensore NOME COGNOME denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione degli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen., non essendo la Corte di appello esonerata da un vaglio critico circa la sussiste dei presupposti della colpevolezza e omettendo di valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena
Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01), fatta salva la prescrizione (non dedotta nel caso di specie.
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2025.