Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza che recepisce tale accordo? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, ribadendo la natura quasi definitiva di questa procedura.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due imputati, dopo una condanna in primo grado, avevano proposto appello. In quella sede, hanno raggiunto un accordo con la Procura Generale per una riduzione della pena, secondo la disciplina del concordato in appello. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta congiunta, ha ridotto le pene inflitte, confermando nel resto la sentenza di condanna. Nonostante l’accordo, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e dei principi del giusto processo.
I Limiti del Ricorso Post Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio giurisprudenziale consolidato. La possibilità di ricorrere in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è estremamente limitata. L’accordo tra le parti comporta una rinuncia implicita alla maggior parte dei motivi di doglianza. Di conseguenza, il successivo ricorso non può essere basato su questioni che si considerano superate dall’accordo stesso.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
Secondo la giurisprudenza costante, il ricorso è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono alla “fase genetica” dell’accordo, ovvero:
1. Vizi della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: Qualora il consenso della pubblica accusa non sia stato validamente espresso.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Le Doglianze Inammissibili
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, sono considerate inammissibili tutte le altre doglianze, tra cui:
* I motivi di appello a cui si è rinunciato con l’accordo.
* La mancata valutazione da parte del giudice di eventuali cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
* I vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che la sanzione applicata non sia illegale, cioè di un genere non previsto dalla legge o inflitta al di fuori dei limiti edittali.
La Decisione della Suprema Corte: Le Motivazioni
Nel caso di specie, i motivi sollevati dai ricorrenti non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. Essi tentavano di rimettere in discussione aspetti che, con l’adesione al concordato, avevano accettato come definitivi. La Corte ha quindi sottolineato che l’istituto del concordato in appello si basa su una scelta processuale strategica: l’imputato ottiene una riduzione certa della pena in cambio della rinuncia a contestare nel merito la decisione di condanna. Permettere un’impugnazione ampia svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida la natura tombale del concordato in appello. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere a tale strumento deve essere ponderata con estrema attenzione. Sebbene garantisca un beneficio sanzionatorio, preclude quasi ogni possibilità di ulteriore riesame della vicenda processuale. La sentenza diventa, di fatto, definitiva, salvo i rarissimi casi di vizi nella formazione dell’accordo. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende serve anche da monito contro l’abuso dello strumento impugnatorio.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. La possibilità di ricorrere è estremamente limitata a specifiche circostanze previste dalla giurisprudenza, poiché l’accordo implica la rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
I soli motivi ammessi riguardano vizi nella formazione dell’accordo stesso, quali un difetto nella volontà dell’imputato di aderirvi, un vizio nel consenso del pubblico ministero, oppure il caso in cui la sentenza del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo raggiunto.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non consentiti?
Se il ricorso è basato su motivi che non rientrano nelle eccezioni ammesse (come la mancata valutazione di cause di proscioglimento o vizi nella determinazione della pena, se legale), la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; 7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in accoglimento de concordato di cui all’art. 599-bis da entrambi proposto, ha ridotto la pena rispettivamente inflitta, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale per i reati agli stes ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato, comune ad entrambi (violazione di legge in riferimento agli artt. 111 Cost. e 129 cod. proc. pen.) inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione de pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in qua non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla leg (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
I Presidente