Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44583 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TEDONE NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 09/02/2023, la Corte d’appello di Roma, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma dell sentenza del 15/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra i reati di traffico illecit sostanze stupefacenti sub iudice e i reati oggetto della sentenza del 25/11/2021 della stessa Corte d’appello di Roma (divenuta irrevocabile il 06/07/2022), ha rideterminato in sei anni e otto mesi di reclusione ed € 60.000,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per tutti i predetti detti, confermando la condanna dello stesso imputato per quelli sub iudice.
Avverso l’indicata sentenza del 09/02/2023 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME.
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello di Roma non avrebbe indicato g elementi dai quali sarebbe emersa la fondatezza dell’accusa e lamenta che stessa Corte, «in ogni caso, non accenna ai motivi che avrebbero potuto condur ad un proscioglimento del prevenuto, ex art. 129 c.p.p.», considerato anche sarebbe risultata «la totale insussistenza del fatto così come ipotizzato».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordat consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme de pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai s dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appel (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’il della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero div quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il qual ricorrente avanza doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricor cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiar inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essend ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 05/10/2023.