Concordato in Appello: Quando è Possibile Ricorrere in Cassazione?
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, i limiti alla sua impugnabilità sono spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43083/2023) offre un chiarimento decisivo, delineando con precisione i confini del ricorso per cassazione avverso una sentenza che ratifica tale accordo.
I fatti del caso: dalla rapina al concordato in appello
Il caso trae origine da una condanna per rapina aggravata. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo sulla pena da applicare, formalizzato dalla Corte di Appello di Brescia attraverso una sentenza di concordato in appello. In questo contesto, l’imputato rinunciava ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale in cambio di una pena concordata.
Nonostante l’accordo, il difensore decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello, pur prendendo atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, avrebbe omesso di motivare adeguatamente sia sull’accertamento del fatto e sulla personalità dell’imputato, sia sulle ragioni che hanno portato alla determinazione della sanzione concordata.
L’impugnazione e i limiti del concordato in appello
La questione centrale portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava quindi l’estensione del sindacato di legittimità su una sentenza che recepisce un accordo tra le parti. Il ricorso mirava a scardinare l’accordo raggiunto, sostenendo che il giudice d’appello avesse comunque un obbligo di motivazione esaustiva, anche sugli aspetti oggetto di rinuncia.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile e cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione degli Ermellini si fonda su una distinzione netta tra i motivi di ricorso ammissibili e quelli che, invece, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità quando si tratta di un concordato in appello.
I motivi di ricorso ammissibili
La Corte chiarisce che il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi tassativi, che attengono alla correttezza procedurale e alla legalità della pena. Nello specifico, è possibile ricorrere per:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della sentenza rispetto all’accordo raggiunto.
4. Illegalità della sanzione applicata, intesa come una pena che non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o che è di tipo diverso da quello consentito.
I motivi non ammessi
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, la Corte ha specificato che non si può impugnare la sentenza per:
* Motivi oggetto di rinuncia, come quelli relativi all’affermazione di responsabilità.
* Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
* Vizi di motivazione relativi alla determinazione della pena, se la sanzione finale è legale.
Nel caso di specie, il ricorrente contestava proprio la motivazione sulla quantificazione della pena, un aspetto che, non traducendosi in una sanzione illegale, esula dal perimetro del sindacato della Cassazione.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è un patto processuale che, una volta raggiunto e ratificato, cristallizza la situazione giuridica, limitando fortemente le successive possibilità di impugnazione. La scelta di accedere a questo rito speciale comporta una rinuncia implicita a contestare aspetti che non riguardino la legalità formale e sostanziale dell’accordo e della pena irrogata. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce la necessità di ponderare attentamente la scelta del concordato, essendo consapevoli che le porte della Cassazione resteranno chiuse per tutte quelle doglianze che, pur legittime in un processo ordinario, diventano irrilevanti una volta siglato l’accordo sulla pena.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello” per contestare la motivazione sulla pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile contestare i vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale, ovvero una pena diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo, o all’illegalità della sanzione applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata determinata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43083 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43083 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia applicava ad NOME COGNOME la p concordata in appello ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di rito in relazione a aggravata allo stesso ascritta.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: d’appello preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità non avrebbe, com motivato in ordine all’accertamento del fatto ed alla personalità del reo, né sul poste a fondamento della determinazione della sanzione.
Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una emessa in applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. contestando il trat
sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si che la sanzione applicata è illegale
Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la se emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissi le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condiz proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determina della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in q rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre 2023.