Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena, ma impone precisi limiti all’impugnazione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali sono i confini invalicabili per chi, dopo aver raggiunto un accordo, intende comunque rivolgersi al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: La Rinuncia ai Motivi di Appello
Nel caso esaminato, un imputato aveva concluso un concordato in appello, rinunciando a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli strettamente legati al “trattamento sanzionatorio”. Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione sollevando due questioni: la prima relativa alla richiesta di dissequestro di somme vincolate alla confisca, e la seconda riguardante la rimodulazione di una pena accessoria, ovvero l’interdizione dai pubblici uffici.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo spiegazioni dettagliate su entrambi i punti sollevati dalla difesa. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti della rinuncia ai motivi di appello, conseguenza diretta della scelta di accedere al concordato in appello.
La Confisca non rientra nel “Trattamento Sanzionatorio”
Il primo punto cruciale riguarda la natura della confisca. I giudici hanno chiarito che la confisca è una misura di sicurezza, non una sanzione in senso stretto. Pertanto, non rientra nel concetto di “trattamento sanzionatorio”. Di conseguenza, la rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo quelli relativi alla pena, si estende automaticamente anche alle questioni concernenti la confisca e il relativo sequestro. La volontà dell’imputato di escludere tale punto dalla rinuncia non era stata parte integrante della proposta di concordato, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
La Genericità del Motivo sulla Pena Accessoria
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla rideterminazione della pena accessoria, è stato respinto. La Corte lo ha giudicato “del tutto generico”, stabilendo che non superava la soglia minima di ammissibilità. Un motivo di ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e dettagliato, non limitarsi a una contestazione vaga della decisione precedente.
Le Motivazioni della Cassazione sul concordato in appello
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali. È ammissibile se si contestano vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del Procuratore Generale, o se la decisione del giudice si discosta da quanto concordato. Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato sono inammissibili. Una volta che l’imputato rinuncia a determinati motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata esclusivamente a quelli non oggetto di rinuncia. La scelta del concordato in appello comporta, quindi, una limitazione volontaria e consapevole del diritto di impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che non siano state esplicitamente escluse dalla rinuncia e che non rientrino nel perimetro del “trattamento sanzionatorio”. La distinzione tra sanzione e misura di sicurezza diventa fondamentale: questioni come la confisca, se non specificamente negoziate nell’accordo, si intendono coperte dalla rinuncia generale. Infine, la pronuncia sottolinea ancora una volta la necessità di formulare i motivi di ricorso con specificità e chiarezza, pena la loro immediata dichiarazione di inammissibilità.
Quando si fa un concordato in appello, si può ricorrere in Cassazione per qualsiasi motivo?
No, il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordo, nel consenso del Procuratore Generale o se la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo. Non è possibile ricorrere per motivi ai quali si è rinunciato.
La richiesta di dissequestro di beni confiscati fa parte del “trattamento sanzionatorio” che può essere discusso dopo un concordato in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la confisca è una misura di sicurezza e non rientra nell’area semantica della “sanzione”. Pertanto, la rinuncia ai motivi di appello, se non diversamente specificato, copre anche le questioni relative alla confisca.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è formulato in modo troppo generico?
Un motivo di ricorso formulato in modo generico non supera la soglia di ammissibilità e viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, come accaduto nel caso di specie per la richiesta di rideterminazione della pena accessoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3117 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio d motivazione in relazione alla richiesta di dissequestro con restituzione delle so ed in relazione alla rimodulazione della pena accessoria della interdizione pubblici uffici, non supera la soglia di ammissibilità; invero l’imputato medi concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rinunciato a tutti i m di gravame, ad eccezione di quelli inerenti al “trattamento sanzioNOMErio” dunq anche a quelli inerenti al dissequestro della somme vincolate con la confis misura di sicurezza non riconducibile all’area semantica della sanzione, co confermato in concreto dalla sua sottrazione alla proposta di concordato;
che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazion avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qu deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acceder concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili l doglianze relative a motivi rinunciati (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, 272969). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazion una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878);
considerato che il motivo relativo alla rideterminazione della pena accessoria è del tutto generico, sicché anch’esso non supera la soglia di ammissibilità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.