Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2263 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2263 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME (CUICODICE_FISCALE) nato in Egitto il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 16/07/2025 della Corte d’appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 16/07/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 -bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 10/10/2024, appellata da NOME, la pena veniva ridotta, ritenute le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, ad anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa; la Corte di appello dichiarava altresì inammissibile l’appello in relazione ai motivi oggetto di rinuncia e revocava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, con conferma nel resto della sentenza appellata.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, articolando unico motivo con cui si deduce nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen, con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello immotivatamente escluso che dovesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e per non avere motivato in ordine alla entità della pena comminata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure.
Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l’istituto ex art. 599 -bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata Ł solo quello relativo alla legalità della pena, non dovendo neppure valutare la congruità della stessa, perchØ il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226715 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01).
Inoltre, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare neppure sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la
Ord. n. sez. 2306/2025
CC – 17/12/2025
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cognizione del giudice Ł limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853 – 01).
¨ dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti o alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioŁ con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5 -bis , che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME