Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 27/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle par riduceva la pena inflitta ad NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Roma 11/8/2023.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazion deducendo la carenza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica fatti ed al profilo della dosimetria della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’un motivo cui è affidato.
Invero, quanto al profilo della qualificazione giuridica, la giurispruden legittimità ha avuto cura di affermare che è inammissibile il ricors cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di ap ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giurid fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati imp
rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa dogl anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica ec dell’irrogazione di una pena illegale (Sezione 6, n. 41254 del 4/7/2019, L Rv. 277196 – 01, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferim all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concor art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizi precedente strumento deflattivo).
Quanto al profilo della dosimetria della pena, si osserva che la applicata al NOME, peraltro, correttamente determinata, è stata concordat il Procuratore generale, per cui l’imputato non può dolersene. La giurisprud di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello re alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente st dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accoglie rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (S n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordat rientra nella forbice edittale prevista per il reato ascritto al ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonch ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.