Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio in modo più celere. Tuttavia, la scelta di aderire a questo accordo comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alla possibilità di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. Tale sentenza era il risultato di un concordato in appello, un accordo tra le parti processuali sull’accoglimento di alcuni motivi di impugnazione con rinuncia agli altri. Nonostante l’accordo, il ricorrente lamentava in Cassazione la violazione di legge per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., sostenendo in pratica la propria innocenza.
La Decisione della Corte e la natura del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la natura stessa del concordato in appello preclude la possibilità di contestare nel merito la decisione. L’istituto, introdotto con la riforma del 2017, permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello. Se tale accordo comporta una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice anche la sanzione concordata.
Questa procedura si fonda su una logica di negoziazione processuale: l’imputato rinuncia a far valere tutti i suoi motivi di doglianza in cambio di un esito certo e potenzialmente più favorevole. Di conseguenza, il perimetro delle successive impugnazioni si restringe drasticamente.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza (richiamando la sentenza n. 30990 del 2018): il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi specifici e circoscritti. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte: se il consenso all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Vizi nel consenso del Procuratore Generale: se il consenso della pubblica accusa non è stato validamente espresso.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, non è possibile sollevare questioni relative a motivi cui si è rinunciato o, come nel caso di specie, lamentare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.). Scegliendo il concordato, l’imputato accetta l’affermazione di responsabilità e rinuncia implicitamente a far valere eventuali cause di non punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma che il concordato in appello è una scelta processuale che implica una rinuncia definitiva alla contestazione della colpevolezza. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente questa opzione: se da un lato può portare a un beneficio sulla pena e a una rapida definizione del processo, dall’altro chiude la porta a qualsiasi successiva discussione sul merito della vicenda. Il ricorso in Cassazione rimane una via percorribile solo per denunciare difetti procedurali legati alla genesi e al contenuto dell’accordo, ma non per rimettere in discussione il giudizio di responsabilità.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza frutto di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e non per contestare il merito della decisione, come l’affermazione di colpevolezza.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro un concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, vizi nel consenso del Procuratore Generale, oppure il caso in cui la sentenza del giudice sia diversa dall’accordo pattuito tra le parti.
Se accetto un concordato in appello, posso ancora chiedere l’assoluzione in Cassazione?
No. Secondo la Corte, l’adesione al concordato comporta una rinuncia implicita a far valere le condizioni per il proscioglimento (previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale), rendendo inammissibile un ricorso basato su tale richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 29/04/1969
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato aviso ale parti;
Canone Cesare ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine l’affermazione della responsabilità e mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appel provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglime comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente