Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, l’accesso a questo istituto comporta una rinuncia a far valere alcuni motivi di doglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile impugnare la sentenza che ratifica tale accordo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i delitti di estorsione, consumata e tentata. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo, formalizzato in una proposta di concordato in appello. La Corte d’Appello di Torino, accogliendo la proposta, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena a due anni e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa. Inoltre, sostituiva la pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione. La difesa lamentava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, valutare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento immediato. Secondo il ricorrente, vi era un vizio di motivazione nella sentenza che non aveva esaminato questa possibilità.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici. Questi includono vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo stesso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, aderendo al concordato, l’imputato accetta una ridefinizione della pena in cambio di una rinuncia a far valere determinati motivi di appello. Di conseguenza, sono inammissibili le doglianze che riguardano proprio i motivi rinunciati. Tra questi rientra la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. La giurisprudenza ha costantemente affermato che tale valutazione è preclusa una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena.
Inoltre, non sono ammessi ricorsi per vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che essa non sia illegale, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di specie diversa da quella stabilita. Nel caso di specie, le doglianze sollevate dal ricorrente sono state ritenute generiche e non rientranti nelle eccezioni che consentono l’accesso al giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura pattizia del concordato in appello e le sue conseguenze processuali. La scelta di accedere a questo istituto è strategica e deve essere ponderata attentamente, poiché implica una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di contestare la sentenza in Cassazione sono estremamente circoscritte. La decisione ribadisce che il ricorso non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni che si considerano superate dall’accordo stesso, garantendo così l’efficacia deflattiva dell’istituto.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è difforme da quanto concordato.
Si può contestare in Cassazione la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in caso di concordato in appello?
No, la giurisprudenza costante ritiene inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto si tratta di un motivo rinunciato con l’adesione all’accordo sulla pena.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. ad Asti il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7/3/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la svolta dalla Consigliera NOME COGNOME
-t”
h4.4 4.• – tLOCULliq
1444
42.>
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti in data 10/7/2023 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti estorsione -consumata e tentata- ascrittigli in rubrica ad anni due, mesi sei di reclusione e euro 600,00 di multa, nel contempo sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere a concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, al mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01; Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 27452201). Pertanto le generiche doglianze formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2024
La Consigliera estensore
GLYPH
Il Presi,dente