Concordato in appello: i limiti invalicabili per il ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente di raggiungere un accordo sulla pena tra le parti, ma quali sono le conseguenze di tale scelta sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso proposto proprio dopo un accordo di questo tipo.
Il caso in esame: dall’accordo in appello al ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla rideterminazione della pena, rinunciando di conseguenza ai motivi di merito del gravame. Tale accordo, tuttavia, non includeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una precedente condanna. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza emessa sulla base del patteggiamento.
La natura del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire la natura e gli effetti del concordato in appello. Quando le parti si accordano sulla pena, si verifica una rinuncia ai motivi di appello che non riguardano la determinazione della sanzione. Questo fenomeno, noto come “effetto devolutivo”, limita la cognizione del giudice di secondo grado esclusivamente ai punti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, la sentenza che ratifica l’accordo non può essere successivamente impugnata per le questioni a cui si è rinunciato.
Le regole sull’impugnazione della sentenza concordata
La Suprema Corte, richiamando un proprio consolidato orientamento, ha specificato che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è inammissibile quando solleva questioni relative a:
* Motivi a cui si è espressamente rinunciato.
* La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.).
* Vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale (ad esempio, perché applicata fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quella prevista).
Le motivazioni della decisione
Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché tentava di rimettere in discussione aspetti coperti dall’accordo e dalla conseguente rinuncia. L’accordo sulla pena, per sua natura, cristallizza la decisione su quei punti, precludendo un successivo riesame. La Corte ha quindi applicato l’art. 615-bis del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità de plano, ovvero senza udienza, quando il vizio è palese. La decisione ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale del diritto processuale penale: le scelte strategiche compiute dalle parti nel corso del processo hanno conseguenze definitive. Il concordato in appello è uno strumento vantaggioso per accelerare la definizione del giudizio, ma implica una rinuncia consapevole che non può essere revocata in un secondo momento. Questa pronuncia serve da monito: una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza che lo recepisce, le porte per un’ulteriore impugnazione sui motivi rinunciati si chiudono definitivamente, salvo i rari casi di palese illegalità della pena inflitta.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
No, il ricorso è inammissibile se riguarda i motivi ai quali si è rinunciato con l’accordo. È possibile impugnare la sentenza solo per vizi che si traducono nell’illegalità della sanzione inflitta, come una pena non prevista dalla legge.
Cosa succede se l’accordo sulla pena in appello non contempla la sospensione condizionale?
Se l’accordo non prevedeva la concessione della sospensione condizionale, come nel caso di specie a causa di una precedente condanna, l’assenza di tale beneficio non può essere utilizzata come motivo valido per un successivo ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
‘dato avviso alle parti -;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibil proposto per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla p 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione de appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che dal verbale di udienza del 15 marzo 2023 risulta che l’accordo sulla contemplava il beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una pr condanna;
rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativ rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condlanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ala ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore