Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena, rinunciando ad altri motivi di gravame. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9973/2024) torna a fare chiarezza sui limiti dell’impugnazione successiva a tale accordo, stabilendo principi ferrei sulla sua irrevocabilità e sulle conseguenze della scelta processuale.
I Fatti del Caso: Dalla Riforma della Pena al Ricorso
Nel caso in esame, un’imputata aveva richiesto e ottenuto dalla Corte di Appello di Venezia una rideterminazione della pena in senso più favorevole, proprio attraverso l’istituto del concordato in appello. La pena originaria, inflitta dal Tribunale di Padova, era stata così riformata in sette mesi di reclusione e 180,00 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si lamentava che la Corte d’Appello non avesse valutato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento (come l’evidente innocenza), che per legge devono essere dichiarate in ogni stato e grado del procedimento.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che l’ordinanza ha voluto fermamente ribadire.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, quando si accede al concordato in appello, la possibilità di ricorrere in Cassazione è estremamente limitata. L’impugnazione è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono a:
1. La formazione della volontà delle parti: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del Pubblico Ministero: se ci sono state irregolarità nel suo assenso.
3. Il contenuto della pronuncia: se la decisione del giudice si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti.
4. L’illegalità della sanzione: se la pena applicata è illegale, ovvero non prevista dalla legge o diversa da quella che la legge prescrive.
Al di fuori di queste precise ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, la Corte ha sottolineato che l’accordo implica una rinuncia ai motivi di appello non concordati. Di conseguenza, non è possibile, in sede di Cassazione, lamentare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sollevare vizi relativi alla determinazione della pena (a meno che, come detto, non sia illegale). La scelta di aderire al concordato preclude la possibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza la natura e la funzione del concordato in appello. Scegliendo questa via, l’imputato ottiene una certezza sulla pena, rinunciando però a contestare l’affermazione di responsabilità. Il ricorso per cassazione non può diventare uno strumento per aggirare tale rinuncia. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza del ricorso. Questa pronuncia serve da monito: la scelta del rito processuale ha conseguenze definitive che devono essere attentamente ponderate dalla difesa.
Dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato), è possibile ricorrere in Cassazione per chiedere l’assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione al concordato in appello comporta la rinuncia a tali motivi. Il ricorso è inammissibile se lamenta la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., poiché si tratta di un motivo a cui si è rinunciato con l’accordo.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, oppure a vizi di illegalità della pena (ad esempio, una sanzione non prevista dalla legge).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETROVA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21/09/2023 su richiesta di NOME COGNOME, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 17/01/2023 dal Tribunale di Padova, ha rideterminato la pena per i delitti ascritti nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 180,00 di multa.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensorf f con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dal quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). La ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 16 febbraio 2024.