Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Fuori Gioco
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Ma cosa succede se una delle parti, dopo aver raggiunto l’accordo, decide di impugnare la sentenza in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 5914 del 2024, traccia i confini precisi dell’ammissibilità di tale ricorso, chiarendo quali motivi possono essere fatti valere e quali invece sono destinati a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, aveva rideterminato la pena nei confronti di un imputato per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta illegalità della pena. In particolare, la difesa contestava la misura degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i reati, sostenendo una carenza di motivazione sul punto.
La Decisione della Corte sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha trattato il ricorso con la procedura semplificata de plano, ritenendolo manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello.
I Limiti dell’Impugnazione
La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro una sentenza ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato o del pubblico ministero all’accordo è stato viziato.
2. Contenuto difforme: qualora la pronuncia del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di questi casi, sono considerate inammissibili le doglianze relative ai motivi d’appello cui le parti hanno rinunciato, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, soprattutto, a vizi nella determinazione della pena che non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione.
L’Inammissibilità del Ricorso nel Caso Concreto
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’imputato, pur lamentando in via teorica l’illegalità della pena, stava in realtà contestando la quantificazione degli aumenti per la continuazione. Questa è una valutazione di merito, frutto dell’accordo tra le parti e recepita dal giudice d’appello. Non si trattava di una pena illegale (cioè diversa per specie da quella prevista dalla legge o applicata fuori dai limiti edittali), ma di una quantificazione che rientrava pienamente nella cornice legale. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato estraneo ai casi in cui è consentita l’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale con cui le parti rinunciano a portare avanti il contenzioso su determinati punti in cambio di una pena concordata. Ammettere un ricorso che rimetta in discussione il merito della pena pattuita significherebbe vanificare la ratio dell’istituto, che è quella di definire rapidamente il processo. Il controllo della Cassazione deve quindi limitarsi a verificare la legalità dell’accordo e la sua corretta trasposizione nella sentenza, senza entrare nel merito delle scelte concordate dalle parti, a meno che queste non sfocino in una sanzione contraria alla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione che preclude, nella maggior parte dei casi, la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Le parti devono essere consapevoli che, accettando l’accordo, rinunciano a far valere doglianze relative alla valutazione dei fatti o alla commisurazione della pena, salvo i ristretti casi di illegalità della sanzione o di vizi genetici dell’accordo stesso. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze concordate e l’efficienza del sistema processuale, invitando le difese a una ponderazione attenta prima di accedere a tale rito.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è diversa da quanto concordato.
La contestazione sulla misura della pena concordata è un motivo valido per il ricorso?
No, a meno che la pena applicata non sia illegale. Non è un motivo valido se la contestazione riguarda la quantificazione discrezionale della pena (come gli aumenti per la continuazione), purché essa rientri nei limiti previsti dalla legge e sia del tipo corretto.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene presentato per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5914 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta in via teorica l’illegalità della pena, contestando in concreto la misura degli aumenti di pena concordati a titolo di continuazione, per carenza di motivazione sul punto, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 599 bis cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/1/2024