Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena in secondo grado, rinunciando ai motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 341/2024, torna a definire con chiarezza i confini del successivo ricorso per Cassazione, stabilendo quali doglianze siano ammissibili e quali no. Questa decisione è cruciale per comprendere la natura essenzialmente “tombale” di tale accordo processuale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. In quella sede, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale sulla pena da applicare, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, aveva emesso la sentenza conformemente a quanto pattuito.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando un’unica doglianza: a suo dire, il giudice d’appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale per ribadire la logica e la funzione del concordato in appello. Questo istituto si fonda su una scelta strategica dell’imputato che, in cambio di una determinazione concordata e potenzialmente più favorevole della pena, accetta di rinunciare a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado.
La Corte ha specificato che, una volta formalizzato l’accordo e la rinuncia ai motivi, non è più possibile rimettere in discussione questioni che sono state oggetto di tale rinuncia. Di conseguenza, la presunta mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. rientra tra i motivi rinunciati e, pertanto, non può essere fatta valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sulla natura stessa del concordato in appello. L’accordo tra le parti cristallizza il thema decidendum del giudice d’appello, limitandolo alla verifica della correttezza dell’accordo stesso e alla legalità della pena pattuita. Ammettere un ricorso in Cassazione per motivi a cui la parte ha esplicitamente rinunciato significherebbe snaturare l’istituto, vanificandone l’effetto deflattivo e la certezza processuale.
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali e tassativi, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. Applicazione di una pena illegale (ad esempio, perché supera i limiti edittali o è di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Poiché la doglianza del ricorrente non rientrava in nessuna di queste categorie, ma riguardava un motivo oggetto di rinuncia, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali: la scelta del concordato in appello è una decisione processuale seria e con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla perdita della possibilità di far valere altri motivi di impugnazione. La pronuncia della Cassazione serve da monito: una volta intrapresa la via dell’accordo, non sono ammessi ripensamenti. La porta del ricorso per motivi rinunciati, inclusa la potenziale esistenza di cause di proscioglimento, si chiude definitivamente con la sentenza di appello.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un “concordato in appello” sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prosciogliermi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta accettato il concordato e rinunciato ai relativi motivi, non è più possibile lamentare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o se la pena applicata è illegale (ad esempio, diversa o superiore a quella prevista dalla legge).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/01/1984
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato a iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con il ricorso nell’interesse di COGNOME si deduce che il giudice di appell non ha verificato la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quell sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con d Procuratore generale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01′ in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quel prevista dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle k mmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.