Il Concordato in Appello e i Limiti del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo all’imputato la possibilità di accordarsi con la pubblica accusa sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di percorrere questa via processuale comporta conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Con la recente ordinanza n. 47732 del 2024, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza emessa all’esito di tale accordo.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Nonostante l’accordo raggiunto, il ricorrente decideva di adire la Suprema Corte, lamentando due vizi principali: l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’omessa motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, che il giudice è tenuto a valutare d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Le doglianze sollevate, dunque, non riguardavano la correttezza formale dell’accordo o la volontà delle parti, bensì questioni di merito che, in un normale giudizio di appello, sarebbero state oggetto di piena valutazione.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La decisione si fonda su un principio cardine: l’accordo processuale previsto dall’art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia ai motivi d’appello che ne sono oggetto.
La Rinuncia Implicita nei Motivi di Ricorso
I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando l’imputato e il pubblico ministero raggiungono un’intesa sulla pena, rinunciano implicitamente a tutte le questioni che l’accordo stesso risolve. Tra queste rientrano a pieno titolo la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle circostanze. Proporre un ricorso in Cassazione per contestare tali aspetti significa contraddire la volontà precedentemente manifestata e tentare di riaprire un dibattito processuale che le parti stesse hanno deciso di chiudere.
L’Unica Eccezione: La Pena Illegale
L’insegnamento della Corte precisa che il ricorso contro una sentenza da concordato in appello è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativi. In particolare, è possibile impugnare la decisione quando si lamentano:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi nel consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al di fuori di queste ipotesi, l’unica ulteriore possibilità di ricorso è legata all’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali. Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni era stata neppure allegata dal ricorrente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura negoziale del concordato in appello. L’accordo tra le parti cristallizza determinati punti della controversia, che non possono più essere messi in discussione in sede di legittimità. Permettere il contrario significherebbe vanificare la funzione stessa dell’istituto, che è quella di garantire una rapida e certa definizione del processo in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Richiamando precedenti pronunce, la Corte ha sottolineato come l’accordo implichi “la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio”. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non è una mera formalità, ma la logica conseguenza di una scelta processuale consapevole. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del concordato in appello è strategica e irreversibile. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e ridotta, dall’altro preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione per questioni di merito. Gli avvocati e i loro assistiti devono ponderare attentamente questa scelta, essendo consapevoli che, una volta firmato l’accordo, il perimetro delle possibili contestazioni future si restringe drasticamente ai soli vizi procedurali dell’accordo stesso o all’eventuale illegalità della pena.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero, se la sentenza è difforme dall’accordo, o se viene applicata una pena illegale. Non è possibile per motivi di merito che sono stati oggetto di rinuncia.
Se si accetta un concordato in appello, si può ancora contestare la qualificazione giuridica del reato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo delle parti sui punti concordati, come la determinazione della pena, implica la rinuncia a sollevare nel successivo giudizio di legittimità questioni come la qualificazione giuridica del fatto, anche se potenzialmente rilevabile d’ufficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione, presentato dopo un concordato, viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47732 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/03/2001 a NAPOLI avverso la sentenza in data 05/04/2024 della CORTE DI APPELLO DI NA-
COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza del 05/04/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
1.1. Deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pen
che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di u a sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi altresì ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196 – 01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024