Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47649 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Massa il 19/4/1987 COGNOME NOMECOGNOME nato a Montignoso il 14/6/1963 COGNOME NOMECOGNOME nato a Vaprio D’Adda il 25/5/1976
avverso la sentenza del 19/3/2024 della Corte di appello di Genova
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere il ricorso del suo assistito
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Genova ha applicato a NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
L’Avv. NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
L’Avv. NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
L’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha dedotto i motivi di seguito indicati.
5.1. Violazione e/o erronea applicazione della legge, per essere la sentenza stata emessa senza la presenza dell’imputato, il quale aveva espressamente richiesto di partecipare all’udienza e non gli era stata notificata l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare.
5.2. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinvio dell’udienza del 19 marzo 2024 per legittimo impedimento dell’imputato, non essendogli stata notificata l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono inammissibili.
Quanto ai ricorsi presentati da NOME COGNOME ed NOME COGNOME va premesso che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 – 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi
nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Nel caso in esame, i ricorrenti COGNOME e COGNOME non hanno dedotto alcuno dei motivi consentiti, così che i loro ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
I motivi del ricorso di NOME COGNOME esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati.
Il ricorrente ha lamentato di non essere stato presente all’udienza del 19 marzo 2024, non essendogli stata notificata l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare.
Al riguardo deve ribadirsi, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623 – 01), che l’imputato, che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello, acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito.
Nel caso in disamina, non risulta che il ricorrente avesse chiesto di essere autorizzato a comparire in udienza espressamente per essere sentito, sicché non può dolersi della sua assenza all’udienza del 19 marzo 2024, in cui il processo nei suoi confronti è stato definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2024.