Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13261 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/10/1992
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
F ato avviso alle part -Tì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il settembre 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone del 24 novembre 2023, ha, sull’accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a COGNOME M nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 multa in ordine a un reato in materia di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, lamentando, con un’unica doglianza, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilit pervenire alla sua assoluzione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quan deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianz relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinaz della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infli quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispe all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal div contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motiv impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e l qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termi dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione a per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. so sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costitui l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procede
d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il GLYPH
sidente