Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 26/04/1966
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 12 luglio 2023, h sull’accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a NOMECOGNOME pre riconoscimento della continuazione con i reati per cui era stato già condanna con altra precedente sentenza, nella misura finale di anni due, mesi due reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine a un delitto in materia di sosta stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un’unica doglianza, inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza di una d ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sent emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quan deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinaz della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infli quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista d legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispet all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal div contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e l qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termi dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione an per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. so sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello s codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costitui l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso
cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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