Concordato in Appello: Quando e Perché il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nella fase di secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso avverso una sentenza che ratifica un patto sulla pena, ribadendo un principio fondamentale: l’accordo implica una rinuncia a contestare il merito della decisione.
I Fatti del Caso
Nel caso specifico, la Corte d’Appello, prendendo atto di una parziale rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell’imputata, aveva applicato la pena concordata con il pubblico ministero, ritenendola congrua. Contro questa sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, si contestava la mancanza di una motivazione puntuale sia sulla conferma della responsabilità penale dell’imputata, sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, dopo un concordato in appello, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. I motivi addotti dal difensore, relativi alla carenza di motivazione su responsabilità e pena, non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per contestare una sentenza di questo tipo.
I limiti al ricorso dopo il concordato in appello
La Corte ha ribadito che l’adesione al concordato preclude la possibilità di sollevare doglianze che sono state, di fatto, superate dall’accordo stesso. L’imputato, accettando una determinata pena, rinuncia implicitamente a contestare sia l’affermazione di colpevolezza sia la congruità della sanzione pattuita.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e si allinea a precedenti pronunce. Il collegio ha riaffermato che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici, quali:
1. Vizi della volontà: quando la volontà della parte di accedere al concordato non si è formata liberamente e correttamente.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero: se l’accordo non ha ricevuto il necessario assenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: nel caso in cui la decisione del giudice si discosti dall’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della pena: qualora la sanzione inflitta sia illegale, perché non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o perché è di specie diversa da quella prevista.
Sono invece inammissibili tutte le altre censure, come quelle relative a motivi d’appello rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o, come nel caso di specie, ai vizi di motivazione sulla determinazione della pena o sulla responsabilità. Tali aspetti sono coperti dall’accordo raggiunto tra le parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi importanti. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, lo spazio per un successivo ricorso in Cassazione si restringe drasticamente ai soli vizi procedurali o all’illegalità della pena. Non è più possibile rimettere in discussione il merito della vicenda processuale. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come ricorda la Corte, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. Secondo la sentenza, il ricorso è inammissibile se contesta aspetti coperti dall’accordo, come la motivazione sulla responsabilità o la congruità della pena, poiché si considerano rinunciati.
Quali sono i motivi validi per impugnare un concordato in appello in Cassazione?
I motivi ammessi riguardano vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme al patto, oppure l’illegalità della pena applicata (ad esempio, se è superiore al massimo previsto dalla legge).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
In caso di inammissibilità, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27628 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 08/10/1979
avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME applicava alla stessa, ritenendola congrua, la pena concordata con il pubblico ministero i sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe una motivazione puntuale sia sulla conferma della responsabilità che sulla definizione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del
pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01)
3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche la ricorrente si lamentava della carenza di motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, nonostante i relativi motivi fossero stati rinunciati, che in ordine alla definizione della pena concordata.
3 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 13 maggio 2025.