Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME applicava alla stessa, ritenendola congrua, la pena concordata con il pubblico ministero i sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe una motivazione puntuale sia sulla conferma della responsabilità che sulla definizione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del
pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 278170 -01)
3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche la ricorrente si lamentava della carenza di motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, nonostante i relativi motivi fossero stati rinunciati, che in ordine alla definizione della pena concordata.
3 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 13 maggio 2025.