Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni procedurali sono stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali doglianze siano precluse alle parti.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Catania, accogliendo l’accordo tra le parti, aveva rideterminato la pena nei confronti di un imputato per vari reati, tra cui rapina. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando l’errata qualificazione giuridica dei reati e l’inadeguatezza del trattamento sanzionatorio. In sostanza, dopo aver beneficiato del concordato, tentava di rimettere in discussione proprio gli elementi che ne erano stati oggetto.
Il Principio del Concordato in Appello e l’Effetto Rinunciatario
Il concordato in appello si fonda su un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero. Le parti convengono sui motivi d’appello da accogliere (in tutto o in parte), rinunciando implicitamente a tutti gli altri. Questo patto processuale, una volta recepito dal giudice nella sentenza, cristallizza la decisione su quei punti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’accordo implichi una rinuncia a sollevare, nel successivo giudizio di cassazione, ogni doglianza relativa ai punti concordati. L’imputato, accettando l’accordo sulla pena, accetta anche la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione degli elementi che portano a quella determinata sanzione. Pertanto, tentare di contestarli in seguito equivale a violare il patto processuale.
Le Eccezioni all’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione non è totalmente precluso, ma è limitato a vizi specifici che non riguardano il merito dell’accordo. È possibile impugnare la sentenza per:
1. Vizi della volontà: se il consenso al concordato non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Mancato consenso del P.M.: se il giudice ha applicato il concordato senza il necessario accordo della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme: se la decisione del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
4. Pena illegale: se la sanzione irrogata è contraria alla legge (es. fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista).
Nessuna di queste eccezioni era presente nel caso in esame.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su “motivi non consentiti”. I giudici hanno sottolineato che le censure dell’imputato sulla qualificazione giuridica dei reati e sul trattamento sanzionatorio rientrano a pieno titolo tra le questioni rinunciate con l’adesione al concordato in appello. L’accordo, per sua natura, assorbe e supera tali contestazioni.
La Corte ha ribadito che il principio, già consolidato per il vecchio “patteggiamento in appello” (art. 599, comma 4, c.p.p.), si applica integralmente all’attuale concordato, che ne è una riproposizione. L’unica eccezione rilevante, come detto, è l’applicazione di una pena illegale, circostanza non verificatasi nel caso specifico. Poiché l’imputato si doleva della determinazione della pena da lui stesso concordata, e non della sua illegalità, il ricorso non poteva che essere respinto in rito.
Conclusioni
La decisione in commento offre un importante monito pratico: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che produce effetti processuali definitivi. Se da un lato può garantire una pena certa e più mite, dall’altro comporta la rinuncia a far valere in Cassazione la maggior parte delle censure di merito. Le parti devono quindi ponderare attentamente questa scelta, consapevoli che, una volta siglato l’accordo, lo spazio per ulteriori impugnazioni si restringe drasticamente, limitandosi a vizi procedurali o all’ipotesi eccezionale di una pena contra legem.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici che non riguardino il merito dell’accordo. Ad esempio, è ammesso il ricorso se vi sono stati vizi nella formazione della volontà della parte, se il giudice ha deciso in modo difforme dall’accordo, o se è stata irrogata una pena illegale (cioè non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Si può contestare la qualificazione giuridica del reato dopo aver raggiunto un accordo in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’adesione al concordato in appello implica la rinuncia a contestare la qualificazione giuridica del fatto e altri motivi di merito, in quanto questi aspetti sono coperti dall’accordo stesso tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza da concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso di specie, tremila euro) alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione è commisurata alla colpa del ricorrente nell’aver avviato un’impugnazione per motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1259 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 17/04/1974
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha applicato i ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pro( pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro.
Ricorre per cassazione l’imputato, dolendosi della qualificazione giuridic 3 dei reati di rapina e del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema ( concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso 13 sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relati , alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, i consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative 3 motivi GLYPH rinunciati, GLYPH alla GLYPH mancata GLYPH valutazione GLYPH delle GLYPH condizioni GLYPH (i i proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all 3
determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del EI sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers Ei dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102).
Più specificamente, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa ci i Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito cl concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto E censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle par : in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successi’: giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questior rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegali(. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato co i riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabil all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce 13 sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Il ricorrente, nella specie peraltro in forma del tutto generica, si duole dell a qualificazione giuridica del fatto e della determinazione non illegale della pena da lui stessa concordata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d( I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ) tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colp ) dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso, il 07/11/2024.