Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21/03/2024, la Corte d’appello di Règgio Calabria, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 07/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di R ggio Calabria: (:) a) rideterminava in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed C 1.60,00 di multa i la pena irrogata ad NOME COGNOME per i reati, unificati da vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 1) dell’imputazione, porto di una pistola aggravato in concorso di htui al capo 2) dell’imputazione, furto pluriaggravato in concorso di un motociclo d cui al capo 8) dell’imputazione e furto pluriaggravato di un’autovettora di cu al capo 10) N dell’imputazione; b) dichiarava inammissibile l’appelto in relazi ne ai motivi oggetto di rinuncia; c) confermava nel resto la sentenza impugnat
Avverso l’indicata sentenza del 21/03/2024 della Cor;er , d’appello di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOMECOGNOME con il quale deduce che: a) «la sentenza’im ugnata merita forte censura perché non è costellata di una completa ed esaustiva disamina degli
atti e tradisce, nella valutazione delle risultanze processuali un app emotivamente» (così interrompendosi la frase); b) «da censurare il trattamen sanzionatorio irrogato , atteso che i Giudici di Seconde C re in s determinazione finale della pena hanno inteso applicare la pena finle base di 4 e mesi dieci di reclusione».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto deduca motivi concordato, al difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglirnento ai dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinZione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della senténza di appe (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfuSi nell’il della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovx}·ero di quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che le doglianze con le qu/ali il ricorr lamenta (peraltro, del tutto genericamente) la «non completa ed esausti disamina degli atti» e l’«approccio» nella «valutazione délle risul processuali», nonché, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflit la determinazione della pena concordata non rientrano tra i menzionati casi p quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esi concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunéiata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato pelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essére dichia inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 61[6, comma cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, non hé, essen ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inar . i , missibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al palgamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a cassa de ammende.
Così deciso il 18/07/2024.