Concordato in Appello: Quando è Possibile Ricorrere in Cassazione?
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi su una ridefinizione della pena inflitta in primo grado. Tuttavia, una volta che il giudice ratifica tale accordo, quali sono le possibilità di impugnazione? Con la recente ordinanza n. 24020 del 2024, la Corte di Cassazione ha tracciato confini molto netti, ribadendo i limiti stringenti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa proprio a seguito di un accordo tra le parti. L’imputato non contestava l’esistenza dell’accordo in sé, ma le modalità con cui era stata calcolata la pena, in particolare per quanto riguardava l’aumento applicato per la continuazione tra i reati. In sostanza, si doleva del merito della sanzione pattuita, ritenendola eccessiva o ingiustificata.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza che recepisce un concordato in appello può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativi, che non includono una rinegoziazione o una critica della pena concordata. La Corte ha applicato una procedura semplificata, senza udienza, per definire rapidamente un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in tre ipotesi:
1. Vizi della volontà: Quando si deduce che il consenso della parte a stipulare l’accordo era viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Mancato consenso del Pubblico Ministero: Qualora vi siano contestazioni relative alla validità del consenso prestato dal rappresentante dell’accusa.
3. Difformità della pronuncia: Nel caso in cui la decisione del giudice si discosti da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza è preclusa. Nello specifico, sono inammissibili i motivi, come quello sollevato dal ricorrente, che attengono alla dosimetria sanzionatoria e alle argomentazioni che la giustificano. Una volta che le parti hanno liberamente concordato la pena, non possono successivamente contestarne il merito davanti alla Corte di Cassazione. L’istituto del concordato in appello perderebbe la sua funzione di definizione rapida del processo se fosse possibile rimettere in discussione il cuore stesso dell’accordo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza la natura ‘tombale’ del patteggiamento in appello. Per gli avvocati e i loro assistiti, l’implicazione è chiara: la decisione di accedere a un concordato in appello deve essere ponderata con estrema attenzione. L’accordo sulla pena cristallizza la sanzione in modo pressoché definitivo, e le possibilità di un successivo ripensamento in sede di legittimità sono quasi nulle. La sentenza diventa, di fatto, inattaccabile sul quantum della pena. La conseguenza processuale per chi tenta un ricorso al di fuori dei casi consentiti è severa: la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ per contestare la pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile ricorrere per motivi relativi alla dosimetria sanzionatoria o alle argomentazioni usate per giustificarla. L’accordo sulla pena, una volta raggiunto, non può essere ridiscusso nel merito.
In quali casi è ammesso il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si contestano vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
La proposizione di un ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
131.atazuviso-alle.-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema dì concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativ alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla dosimetria sanzionatoria e a argomentazioni con le quali la stessa è stata giustificata in relazione all’aumento per continuazione (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e no partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. peri, e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024.