Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9406 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9406 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 01 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli ha applicato a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la p anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati d all’imputazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l’omes valutazione della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata a sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissi perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorren esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale di questa norma, concludendo che «In te di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittim costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi prop avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pe poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilit comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).
Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto deduce l’omessa valutazione di un motivo di impugnazione non prospettato al giudice di appello stante l’intervenuta rinuncia. Secondo il consolidato principio di questa Co infatti, «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motiv relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordat consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme del pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a moti rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex a
129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del tt ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pr sidente