Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8311 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8311 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Villaricca il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito de plano.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Roma in data 29/09/2025.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) dell’imputazione .
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
La censura in parola, infatti, risulta preclusa a fronte dell’intervenuto concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, dall’altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand’anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 01; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01). La medesima giurisprudenza ha poi costantemente riconosciuto che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2026 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME