Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1.NOME COGNOME nato a CATANIA il 05/05/1997 2.COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/05/1994
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in data maggio 2024 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data dicembre 2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, applicava all’imputato COGNOME NOME la pena di anno uno, mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa, e all’imputato COGNOME NOME la pena di anno uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata concorso e di danneggiamento seguito da incendio in concorso.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chieden l’annullamento.
La difesa di COGNOME NOME articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e illogicità del motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c pen.
Assumeva che la Corte d’Appello aveva omesso di fornire adeguata motivazione in relazione alle censure sollevate con l’atto di appello in relazio alla detta aggravante e in particolare aveva omesso di valutare il fatto che COGNOME era estraneo a qualsivoglia associazione di tipo mafioso.
La difesa di COGNOME NOME articolava anch’essa un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta.
Assumeva che la Corte d’Appello non aveva motivato in alcun modo in ordine aile doglianze sollevate con l’atto di appello in ordine al trattame sanzionatorio.
Il ricorso depositato nell’interesse del COGNOME è inammissibile poiché con esso viene dedotto un motivo non consentito in quanto il corrispondente motivo Ci appello era stato fatto oggetto di rinuncia da parte del ricorrente; di ciò v dato atto nella motivazione della sentenza impugnata, ove, a pag. 3, si legg che “All’odierna udienza i difensori degli imputati, muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, tranne quello relativo al trattamento sanzionatorio, concordando con il PG la pena”.
Parimenti inammissibile è il ricorso depositato nell’interesse del COGNOME in quanto avente ad oggetto un motivo non consentito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della part accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, a
contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale (cfr., f le tante, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, COGNOME, Rv. 278142 – 01).
Nella specie non si verte in ipotesi di pena illegale, sicché non è consenti contestare con il ricorso per cassazione la sentenza impugnata in punto di
adeguatezza della motivazione in ordine alla pena concordata fra le parti.
7. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichia inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’
616 cod. proc. perì., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dell statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presen senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determina in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/01/2025
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