Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9902 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 07/10/1970 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 02/11/1968 Conversano NOME nato a FOGGIA il 22/01/1993 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 25/03/1971 COGNOME NOME nato a NARDODIPACE il 19/08/1977 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 14/12/1976 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 24/03/1972 COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il 16/09/1979 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 28/01/1980 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 28/09/1968 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 02/04/1977 COGNOME NOME nato a LUCERA il 10/05/1982 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 19/11/1983 NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/10/1975 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 21/03/1969 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 02/03/1971 COGNOME NOME nato a BITONTO il 02/09/1976
avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d’appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/07/2023, il GUP del Tribunale di Brescia, previa esclusione, per tutti i reati contestati, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c pen., nonché delle aggravanti di cui all’art. 628, comma 3, nn. 2 e 3-bis, cod. pen., ritenuta inoltre assorbita l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. in quell contestata ai sensi dell’art. 628 comma 3, n. 1, cod. pen. sul reato di cui al capo 1); esclusa, per tutte le ipotesi di furto, l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 c pen. aveva – per quanto di interesse in questa sede – dichiarato:
NOME COGNOME responsabile del delitto a lui ascritto al capo 1 e, con la riduzione per il rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa, così ridotta per la scelta del rito;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi e di cui all’art. 648 cod. pen.), 4, (riqualificato il fatto in termini di ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante di cui n. 7 dell’art. 61 cod. pen.) per cui, con la recidiva contestata, ritenute l continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 9.400 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 9 (esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 10, 11 (esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 25 (limitatamente alla condotta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 26 (esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato come ricettazione), 30 (riqualificato come ricettazione), 31 (riqualificato come ricettazione) per cui, applicata la recidiva, con la continuazione e la riduzione per la scelta dei rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 5 4 mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 31 (riqualifica come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante del 61 n. 7 cod. pen.), per cui, esclusa la contestata recidiva, con la continuazione tra ie diverse violazioni di legge e la
riduzione per il rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen.), 10, 11 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 26 (esclusa l’aggravante di cui all’ar 625 n. 2 cod. pen.), 29 (riqualificato il fatto come ricettazione), 30 (riqualificato fatto come ricettazione), 31 (riqualificato il fatto come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 cod. pen.) per cui, esclusa la pure contestata recidiva, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.400 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 10, 29 (riqualificato il fatto in termini di ricettazione), 31 (riqualificato il fatto in termini di ricettazione (escluse le aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 61 e 112 cod. pen.) per cui, applicata la recidiva, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
NOME COGNOME, responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2, 29 (riqualificato il fatto in termini di ricettazione), 31 (riqualificato il fatto in di ricettazione), 32 (escluse le aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 61 e 112 cod. pen. per cui, esclusa la pure contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 2 di reclusione ed euro 14.400 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 32 (escluse l aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 61 e 112 cod. pen.) per cui, applicata la recidiv qualificata nei limiti di cui all’art. 99, comma 5, cod., pen.’ con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per la scelta del rito premiale, l’aveva condannato alla pena complessiva finale di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.580 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati di cui ai capi 4, 6, 7, (esclusa, per tutti, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.) 29 (riqualifica fatto in termini di ricettazione) per cui, esclusa la contestata recidiva, con l
continuazione e la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.400 di multa;
10) NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 4, 6, 7, 8, (esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 14 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod pen.), 18. 19. 22, 24, 25 (limitatamente alla condotta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante del 625 n. 2 cod. pen.), 26 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato fatto in termini di ricettazione), 30 (riqualificato il fatto in termini di ricettaz 31 (riqualificato il fatto in termini di ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante del n. 7 cod. pen.), per cui, esclusa la pure contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
11) NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 10 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 11 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 14 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 25 (limitatamente alla condotta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato fatto come ricettazione), 30 (riqualificato il fatto come ricettazione), 3 (riqualificato il fatto come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante di cui all’art. n. 7 cod. pen.), 35, 36, 37 sicché, applicata la contestata recidiva, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per la scelta del rito l’aveva condannato alla pena finale di anni 16 e mesi 4 di reclusione ed euro 17.200 di multa;
12) NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 31 (riqualificat fatto come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante dell’art. 61 n. 7 cod. pen.), 35, 36, 37 per cui, applicata la recidiva con l’aumento operato ai sensi dell’art. 99, comma quinto, cod. pen., ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 8 e mesi 7 di reclusione ed euro 2.600 di multa;
13) NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 10, 11 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 14 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24,
25 (limitatamente alla condotta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato fatto come ricettazione), 30 (riqualificato il fatto come ricettazione), 3 (riqualificato il fatto come ricettazione), 31 (riqualificato il fatto come ricettazio per cui, applicata la contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 13 e mesi 10 di reclusione ed euro 13.000 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 32 (riqualificat fatto come ricettazione) per cui, applicata la contestata recidiva, con la continuazione tra le diverse violazioni dì legge e la riduzione per i! rito, l’avev condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.660 di multa;
NOME COGNOME resprisabile del reato a lui ascritto al capo 1 per cui, applicate la contestata recidiva e la riduzione per il rito, l’ave condannato alla pena finale di anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 per cui, applicata la contestata recidiva’ con la continuazione tra le diverse violazioni di lege e la finale riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 11.600 di multa;
NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 2, per cui, applicata la contestata recidiva, con !a continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per il rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 11.600 di multa;
il GUP aveva inoltre applicato le pene accessorie conseguenti all’entità ed alla natura delle pene principali; dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi 5, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25 (limitatamente alla condotta in danno della RAGIONE_SOCIALE, per difetto della richiesta condizione di procedibilità; assolto NOME Conversano di cui al capo 14 per non averlo commesso; assolto NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui al capo 25 (limitatamente alle condotte in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME) per non aver commesso il fatto; assolto NOME COGNOME ed NOME COGNOME dal capo 34 per non aver commesso ilf atto; assolto NOME COGNOME dai capi 1 e 33 per non aver commesso il fatto;
assolto NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dai reati di cui agli artt. 4 e 7 della legge 895/67 e 23 I. 110 del 1075, di cui al capo 2, per non aver commesso il fatto;
la Corte d’appello di Brescia, giudicando sulle impugnazioni (tra gli altri) degli odierni ricorrenti ha preso atto delle rispettive proposte di concordato formulate da e nell’interesse di costoro e su cui il PG aveva espresso il roprio consenso e, ritenuta la congruità del trattamento sanzionatorio su cui era intervenuto l’accordo processuale, ha riformato la sentenza impugnata rideterminando la pena inflitta a
NOME COGNOME in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa;
NOME COGNOME in anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.600 di multa;
NOME COGNOME in anni 9 di reclusione ed euro 3.440 di multa;
NOME COGNOME in anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
NOME COGNOME in anni 9 e mesi 5 di reclusione ed euro 700 di multa;
NOME COGNOME in anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.800 di multa;
NOME COGNOME in anni 9 e mesi 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
multa; 8) NOME COGNOME in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di
mutla; 9) NOME COGNOME in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.800 di
multa; 10) NOME COGNOME in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.800 di
multa; 11) NOME COGNOME in anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.260 di
NOME COGNOME in anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.200 di multa;
NOME COGNOME in anni 10 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.800 di multa;
NOME NOME in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.800 di multa;
NOME COGNOME in anni 4 e giorni 27 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
NOME COGNOME in anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa;
NOME COGNOME in anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa,
confermando nel resto la sentenza impugnata;
ricorrono per cassazione:
3.1 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.1.1 inosservanza ed erronea applicazione della norma penale quanto alle pene accessorie e difformità della decisione rispetto all’accordo: rileva che l’accordo processuale aveva contemplato la rinuncia a tutti i motivi d’appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio e che le pene accessorie sono conseguenza obbligatoria della condanna sicché il giudice è tenuto ad applicarle anche d’ufficio; osserva che nel caso di specie erano rimaste pacificamente estranee all’accordo processuale ma che la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto applicarle;
3.1.2 inosservanza ed errone3 applicazione di norme penali per l’applicazione di una pena illegale: richiama i principi in materia di illegalità del pena osservando che, nel caso di specie, quella inflitta al ricorrente è illegale e sproporzionata;
3.1.3 inosservanza ed erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che, pur a fronte di un concordato, la Corte è tenuta a verificare che non ricorra taluna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., verifica che, nel caso di specie, è stata omessa;
3.2 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.2.1 inosservanza ed erronea applicazione della norma penale quanto alle pene accessorie e difformità della pronuncia rispetto all’accordo: sviluppa le medesime considerazioni esposte con il primo motivo del ricorso nell’interesse del COGNOME;
3.2.2 inosservanza ed erronea applicazione di norme penali per l’applicazione di una pena illegale: richiama i principi in materia di illegalità del pena osservando che, ne! caso di specie quella inflitta al ricorrente è illegale e sproporzionata; segnala, in particolare, l’omessa esclusione della recidiva rilevando come il ricorrente ha scontato la sua unica pena detentiva nel 2001 mentre, nei cinque anni precedenti la condanna di cui si discute, aveva subito due
condanne per fatti non gravi; sottolinea che la Corte avrebbe dovuto fondare la propria decisione sulla relazione tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne e, in ogni caso, ridurre l’aumento di pena;
3.2.3 inosservanza ed erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione: mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che, pur a fronte di un concordato, la Corte è tenuta a verificare che non ricorra taluna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., verifica che, nel caso di specie, è stata omessa;
3.3 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. C. NOME COGNOME che deduce:
3.3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 63 cod. pen.: richiama il tenore della proposta di concordato avanzata nel giudizio di appello e su cui aveva convenuto il PG, rilevando che la Corte territoriale l’ha recepita integralmente omettendo, tuttavia, di motivare sull’aumento operato ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., nella misura quasi massima come, invero, consentito purché in forza di una adeguata motivazione, nel caso di specie assolutamente mancante;
3.4 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.4.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 2 e 546 cod. proc. pen. ed all’art. 129 cod. proc. pen.: rileva che il giudice, indipendentemente dalla volontà espressa dalle parti, è tenuto a verificare che non ricorra alcuna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. risultando, in caso contrario, la sentenza affetta da un vizio rilevabile in ogni stato e grado del processo; osserva che, nel caso di specie, la Corte non ha fatto alcun accenno all’assenza delle condizioni previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
3.5 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.5.1 inosservanza ed erronea applicazione della norma penale quanto alle pene accessorie e difformità della pronuncia rispetto all’accordo: svolge le medesime considerazioni esposte con riferimento al primo motivo dei ricorsi di COGNOME e COGNOME
3.5.2 inosservanza ed erronea app!icazione di norme penali per l’applicazione di una pena illegale: richiama i principi in materia di illegalità del
· GLYPH pena osservando che, nel caso di specie quella inflitta al ricorrente è illegale e sproporzionata;
3.5.3 inosservanza ed erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. sviluppando le stesse considerazioni esposte nel primo motivo dei ricorsi di COGNOME e di COGNOME;
3.6 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.6.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen. ed omessa motivazione sul punto: segnala che il giudice di secondo grado ben può modificare la pena anche in assenza di impugnazione dovendo attenersi ai criteri legali e salvaguardare la finalità rieducativa della sanzion penale; rileva che, nel caso di specie, la Corte territoriale non si è attenuta tal principi omettendo di considerare la personalità dell’imputato e privilegiando, invece, la gravità dei reati;
il difensore ha quindi proposto motivi nuovi deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99, comma quarto, cod. pen. ed omessa motivazione sul punto: rileva che la Corte d’appello non ha escluso la recidiva contestata al ricorrente omettendo di considerare l’effetto estintivo derivante dal positivo esito dell’affidamento in prova;
3.7 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.7.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: rileva che la pena inflitta dalla Corte d’appello viola il divieto di reformatio in pejus con riguardo all’aumento operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen.; osserva, infatti, che, rispetto agli aument operati dal GUP, la Corte, pur pervenendo ad una pena finale complessivamente inferiore, ha applicato degli aumenti in misura superiore; richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di reformatio in pejus va riferito non soltanto alla misura complessiva della pena ma anche alle sue singole componenti e, in particolare, gli aumenti per la continuazione;
3.8 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.8.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte d’appello ha violato l’art. 129 cod. proc. pen. non valutando,
neppure incidentalmente, la prova della responsabilità dell’imputato come, invece, avrebbe dovuto fare indipendentemente dalla presenza di una proposta di concordato;
3.9 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.9.1 mancanza della motivazione: osserva che l’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali riguarda anche le sentenze che, come quella che ci occupa, siano emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; segnala che, nel caso di specie, la Corte d’appello non ha adempiuto a tale precipuo dovere dando conto di aver operato una valutazione circa la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e comparazione delle circostanze e la congruità della pena concordata;
3.10 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.10.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: svolge le medesime considerazioni esposte nel ricorso di NOME COGNOME a firma del medesimo difensore;
3.11 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.11.1 mancanza della motivazione: sviluppa le medesime argomentazioni esposte nell’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dello stesso difensore;
3.12 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.12.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv, 133 cod. pen., 599-bis cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 56, 110, 112 n. 1, 628 cod. pen. (capo 1), 2 e 7 I. 895 del 1967, 648 cod. pen., 23, comma 2, I. 110 del 1975 (capo 2), 648-bis cod. pen. (capo 31): richiamati i termini dell’accordo processuale ed il tenore della sentenza impugnata, segnala che la Corte d’appello ha violato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. non considerando per un verso la finalità rieducativa della pena e, in concreto, il ruolo assolutamente marginale e la positiva personalità dell’odierno ricorrente di cui avrebbe dovuto valutare anche la condotta successiva alla commissione del reato e serbata nel corso del processo;
3.13 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.13.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: svolge le medesime considerazioni esposte nei ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME a firma del medesimo difensore;
3.14 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.14.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale e processuale, in relazione all’eccessività della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., oltre ai benefici di legge concedibili: segnala che, dall’esame degli atti del procedimento, è agevole rilevare il ruolo marginale, accessorio ed inessenziale ricoperto nella vicenda dall’odierno ricorrente comparso, nell’ambito della articolata e lunga indagine, soltanto in occasione dell’episodio dell’11/03/2022 in cui la sua posizione ed i compiti assegnatogli sono risultati decisamente secondari; segnala, ancora, che il Sergio è stato condannato per il delitto di detenzione d’arma comune da sparo in assenza di prova circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato potendosi, in ogni caso, riconoscere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 5 della legge del 1967; lamenta, inoltr l’ingiustificato disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.;
3.15 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.15.1 mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge in maniera evidente il mancato rispetto dell’obbligo, per il giudice d’appello, di motivare la sua decisione anche in presenza di un concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi, dando conto della sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto della condanna e della mancanza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.; segnala che, nel caso in esame, la Corte ha fatto ricorso a mere formule di stile;
3.16 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.16.1 inosservanza ed erronea applicazione della norma penale guanto alle pene accessorie e difformità della pronuncia rispetto all’accordo: svolge
considerazioni analoghe a quelle esposte con riguardo al primo motivo dei ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME, a firma del medesimo difensore;
3.16.2 inosservanza ed erronea applicazione di norme penali per l’applicazione di una pena illegale: richiama i principi in materia di illegalità del pena osservando che, nel caso di specie quella inflitta al ricorrente è illegale e sproporzionata; segnala, in particolare, l’omessa esclusione della recidiva rilevando che la Corte avrebbe comunque dovuto fondare la propria decisione sulla relazione tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne e, in ogni caso, ridurre l’aumento di pena;
3.16.3 inosservanza ed erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che, pur a fronte di un concordato, la Corte è tenuta a verificare che non ricorra alcuna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., verifica che, nel caso di specie, è stata omessa;
3.17 NOME COGNOME con ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME che deduce:
3.17.1 violazione di legge per errata determinazione del reato più grave ai fini della corretta determinazione della pena base: rileva che la Corte d’appello, nell’accogliere la proposta di concordato, ha reiterato l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado nell’individuare il reato più grave su cui calcolare la pena base, identificato in quello di cui al capo 2) della rubrica in luogo di quello di cui capo 1); riporta il calcolo operato dai primo giudice puntualmente censurato nell’atto d’appello con dogiienza non oggetto di rinuncia sicché la Corte, in sede di ratifica dell’accordo, avrebbe dovuto rilevare l’illegalità del procedimento di quantificazione della pena; osserva che i giudici di secondo grado avrebbero infatti dovuto applicare i criteri stabiliti dalla giurisprudenza e che avrebbero portato ad identificare il reato più grave in quello di tentata rapina pluriaggravata in luogo di quello di cui al capo 2);
3.17.2 erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 99 e 63 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello ha operato un aumento per la recidiva nella misura di 2/3 mentre, ove il reato più grave fosse stato individuato in quello di tentata rapina pluriaggravata, la recidiva avrebbe comportato un aumento nei limiti consent del quarto comma dell’art. 63 cod. pen.;
3.17.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla negata applicazione del minimo della pena, al diniego delle circostanze
attenuanti generiche ed agli aumenti per la continuazione: segnala che il parametro di giudizio adottato dalla Corte territoriale è ingiusto, illogico irrazionale e sproporzionato sotto tutti i profili sopraindicati ed in violazione d criteri offerti dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorsi sono inammissibili.
La posizione processuale degli odierni ricorrenti, infatti, è stata definita, i appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., all’esito della concordata rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio che è stato rideterminato nella pena pure concordata dalle parti e giudicata congrua dal collegio di merito.
La natura delle censure articolate con i ricorsi, spesso sovrapponibili tra i diversi atti di impugnazione, fa ritenere opportuno, al fine di evitare inutili sovrabbondanti ripetizioni, sviluppare qualche considerazione di carattere generale.
Va ribadito, in primo luogo, che la rinuncia ai motivi d’appello ha determinato, su quegli aspetti, il passaggio in giudicato della sentenza gravata risultando perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale siano proposte censure attinenti proprio ai motivi d’appello rinunciati rispetto ai quali non è più possibile rilevare, nemmeno d’ufficio, eventuali questioni anche di nullità che fossero ad essi collegate; con riguardo al (riproposto dal legislatore del 2017) “concordato in appello” si è infatti efficacemente parlato di “patteggiamento sulla sentenza” o, per meglio dire, “sui motivi” in cui, come detto, l’accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l’atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti all’accertamento già intervenuto con la sentenza di primo grado.
Per questa ragione, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 -bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabili delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione di merito, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia sui quali, invece, si è formato il giudicato (cfr., Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso
conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 – 01).
È appena il caso di ricordare, con la recente decisione delle SS.UU. “Fazio”, che il “concordato in appello” è istituto nettamente distinto dal “patteggiamento” disciplinato dagli artt. 444 e ssgg. cod. proc. pen.: in tal caso, infatti, si è parl di un “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione” nei cui ambito, perciò, è del tutto naturale – anche a prescindere dal richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. operato dal comma 2 dell’art. 444 cod. proc. pen. che residui in capo al giudice il potere-dovere di verificare la esistenza dei presupposti per la configurabilità della fattispecie di reato su cui le parti hanno concordato; nel secondo caso, invece, si è efficacemente parlato di “patteggiamento sulla sentenza” o, come altri preferiscono, “sui motivi” in cui, come detto, l’accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l’atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.
2. L’art. 599-bis cod. proc. pen., invero, detta una disciplina peculiare per il caso in cui alla rinuncia al motivo o ai motivi sulla responsabilità si aggiunga un accordo sulla pena che, a quel punto, risulta vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire alla individuazione di una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr., in t senso, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114 – 01, in cui la Corte ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; cfr., anche, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01; tra le non massimate, sul punto, Sez. 2, n. 23156 del 25/05/2021, Fidone).
Questa Corte, nel suo massimo consenso, aveva affermato che le parti, attraverso l’istituto di cui al previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (cfr., Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).
Il limite “esterno” all’accordo processuale sulla misura della pena è quello della pena “illegale” su cui, peraltro, anche in considerazione del contenuto di taluno dei ricorsi, è opportuno fare qualche precisazione.
Su questa nozione, come è noto, sono intervenute recentemente le SS.UU. con la sentenza “COGNOME“, resa in una fattispecie di applicazione concordata della pena e massimata nel senso che la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti da artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passa intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01).
In motivazione, le SS.UU. hanno dedicato un paragrafo specifico allo stato della giurisprudenza sulla nozione di “pena illegale” nel concordato in appello (cfr., punto 5.1, pagg. 7-8) per poi affrontare il tema della illegalità della pena in termin generali (cfr., pag. 9 per il valore costituzionale della legalità della pena; il par. per i principi sovranazionali; par. 12, inoltre, laddove, inoltre, i giudici del massim consesso nomofilattico hanno richiamato i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza indipendentemente e prescindendo dal rito speciale del patteggiamento).
Ed è proprio alla luce delle considerazioni di carattere generale che la Corte ha richiamato l’affermazione secondo cui ” nell’ambito della categoria dell’illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934, quest’ultima inerente ai problemi sanzionatori derivati da un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ed in particolare da una novella legislativa sfavorevole, la prima inerente ali approdi della sentenza P. in ordine al concetto di illegalità della pena, in generale e nel patteggiamento)”; ha osservato che “… come già chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (…) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di
quella individuata dal legislatore»” aggiungendo che “… la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, non mass. sul punto)”.
Da ultimo, la motivazione della sentenza “COGNOME” opera (cfr., par. 13.2) un significativo richiamo alla sentenza n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME al momento della sua redazione in corso di massimazione, in cui “… le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena illegale (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente illegittima, perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l’erronea applicazione parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell’appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso”.
Ed è proprio all’esito di un ampio ed articolato percorso che è stato affermato il principio di diritto secondo cui <<"pena legale" è quella: – del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli; – comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista; – determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo. "Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista»; ed inoltre «in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.), i valori estremi astratti ch connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto de: limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata» sicché «soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe "illegale"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 69 co pen. risulterebbe meramente "illegittima", ma non anche "illegale"».
E' questa pertanto la nozione di pena illegale da recepire in termini generali non essendo evidentemente consentito predicarne una nozione diversa in relazione alle varie tipologie procedimentali, con una sorta di illegalità della pena "a geometria variabile" a seconda del rito con cui il processo è stato trattato e/o definito.
Va anche chiarito che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità "con esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio" o "alla misura della pena", non esclude che, su questo aspetto siano "spendibili" tutte le censure indicate dall'art. 606 cod. proc. pen. non essendovi una disposizione simile a quella di cui all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen..
E, tuttavia, la oggettiva limitatezza dei margini di impugnabilità del concordato sulla pena, rappresentato dalla sua "illegalità" (da intendersi nei termini suindicati), è conseguenza – come già segnalato sopra – del fatto che essa, nel procedimento delineato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., è il frutto di un accordo processuale (cfr., l'art. 599-bis cod. proc. pen. prevede testualmente che "… le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto in parte, dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri motivi" e, in tal caso, "… indican giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo …") vincolante salvo che abbia ad oggetto una pena non consentita dalla legge, essendo in tal caso nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., quali norme di carattere generale dettate in materia negoziale.
Di qui, allora, la previsione secondo cui che i ricorsi contro sentenze rese in esito al concordato in appello sono trattati con la procedura de plano; questa stessa Sezione, in una recente pronuncia, ha correttamente osservato che "l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. accomuna, in rapporto all'individuato contesto e finalità semplificativa, le due tipologie di sentenza in ragione della agevole rilevazione dei più ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limit ricorribilità stabiliti per la sentenza di cd. patteggiamento dall'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello" (cfr., Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01).
3. Quanto alle pene accessorie: questa Corte, nel suo massimo consesso, aveva chiarito che le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa, sicché al giudice di secondo grado è consentito applicarle d'ufficio qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (cfr., Sez. U, n. 8411 dei 27/05/1998, Rv. 210979 – 01, Ishaka; Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 269864 – 01; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 254202 GLYPH 01;
Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, GLYPH Navarria, GLYPH Rv. 250553 GLYPH 01; Sez. 3, n. 8381 del 22/01/2008, GLYPH COGNOMENOME GLYPH Rv. 239283 GLYPH 01; Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239474 – 01).
Su tale premessa si è più volte ribadito che è deducibile con il ricorso per cassazione l’applicazione illegale della pena accessoria quand’anche contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione che è sottratta ed estranea all’accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228 – 01, in un caso in cui la Corte ha rideterminato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per il reato di corruzione, erroneamente concordata dalle parti nella durata di anni cinque anziché in misura corrispondente alla durata della pena principale, come previsto dall’art. 37 cod. pen.).
Di conseguenza, il giudice di appello, anche in caso di rinuncia ai motivi di merito e di accoglimento dell’accordo delle parti sulla rideterminazione della pena, è tenuto ad applicare la pena accessoria conseguente alla qualità ed entità di quella principale (cfr., Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278806 – 01, in cui la Corte ha spiegato che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione che sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti; conf., Sez. 2, n 35445 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 238307).
4 GLYPH I singoli ricorsi.
4.1 Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME con la sentenza del GUP del Tribunale di Brescia, era stato riconosciuto responsabile del delitto a lui ascritto al capo 1 e, con la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa.
L’imputato (presente personalmente all’udienza dei 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa …” (cfr., pag. 337 della sentenza in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, osserva il collegio che:
4.1.1 il primo motivo del ricorso è inammissibile: il ricorrente lamenta, infatti, l’omessa applicazione delle pene accessorie pur conseguenza obbligatoria della condanna alla pena principale.
Richiamate le considerazioni di cui al precedente punto 3., va detto, tuttavia, che nel caso di specie il ricorrente non può in alcun modo lamentare l’omissione da cui sarebbe a suo avviso viziato la sentenza resa dalla Corte d’appello che ha mancato di applicare la pena accessorie conseguente alla entità di quella principale reiterando, in tal modo, l’errore in cui era incorso il giudice primo grado.
Il ricorrente, infatti, difetta di interesse a sollecitare, in questa se l’annullamento di una sentenza per non aver provveduto in senso a lui sfavorevole (cfr., per alcune ipotesi di inammissibilità del ricorso contro sentenze di concordato in appello per difetto di interesse dell’imputato: Sez. 3, n. 32393 del 05/03/2021, Mangia, Rv. 281777 – 01; Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, COGNOME, Rv. 275948 01).
4.1.2 Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per le ragioni spiegate al superiore punto 2., atteso che la difesa, nell’invocare la “illegalità” della pen ne lamenta, tuttavia, l’eccessività.
4.1.3 Il terzo motivo è a sua volta inammissibile per le ragioni esposte al superiore punto 1.
4.2 GLYPH Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME con la sentenza di primo grado era stato riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai reati in materia armi e di cui all’art. 648 cod. pen.), 4, 29 (riqualificato in termini di ricettazio 33 (esclusa l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 cod. pen.) per cui, con la recidiv e ritenute continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 9.400 di multa;
Nel giudizio d’appello l’imputato (presente personalmente all’udienza del 03/06/2024) “… dopo interlocuzione con la Corte d’appello, provvedeva … a rimodulare l’istanza di concordato sulla pena in sostituzione di quella prospettata
originariamente” e “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.600 di multa …” (cfr., pagg. 345-346 della sentenza in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, osserva il collegio che:
4.2.1 Il primo motivo del ricorso prospetta la stessa questione posta con il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, con la differenza che, nel caso di specie, il primo giudice aveva applicato al COGNOME la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell’interdizione legale per la durata della pena, che – alla luce dell’entità della pena “concordata” – andavano senz’altro confermate in appello come, correttamente, è avvenuto nel caso in esame laddove la Corte territoriale, dopo aver rimodulato le pene, ha confermato “nel resto” la sentenza impugnata ivi comprese, pertanto, le pene accessorie adottate in primo grado.
4.2.2 Il secondo motivo è inammissibile sul profilo relativo all’entità della pena per le ragioni esposte al precedente punto 2.; quanto alla censura concernente la recidiva, la cui mancata esclusione aveva formato oggetto di un autonomo motivo di appello, è necessario ribadire che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richiesto l’esclusione di elementi circostanziali – tra cui la recidiva – ovvero, p contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, COGNOME, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell11.4.2012. COGNOME, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, La Marca, Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti, per l’appunto, la recidiva).
4.2.3 I! terzo motivo del ricorso è inammissibiie per le ragioni illustrate al superiore punto 1..
4.3 GLYPH I! ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed ricettazione), 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 10, 1 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 25 (limitatamente alla condott in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 26 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato come ricettazione), 30 (riqualificato come ricettazione), 31 (riqualificato come ricettazione) per cui, applicata la recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 5 4 mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa.
In appello, all’udienza del 03/06/2024, l’imputato, presente personalmente “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamen sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 9 di reclusione ed euro 3.440,00 di multa …” (cfr., pag. 345 della sentenza in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.3.1 II motivo del ricorso articolato nell’interesse del Conversano è inammissibile per le ragioni esposte al punto 2. della presente sentenza tenuto conto che, nel “concordare” la pena finale, era stato lo stesso ricorrente ad avere indicato la misura dell’aumento operato ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. (cfr., pag. 345 della sentenza in verifica).
4.4 GLYPH Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente alle armi ed alla ricettazione), (riqualificato come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante del 61 n. 7 cod. pen.), per cui, esclusa la contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza dei 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni
4 di reclusione ed euro 1.200 di multa …” (cfr., pag. 338 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.4.1 II motivo di ricorso del COGNOME è inammissibile per le ragioni esposte al punto 1. della presente sentenza.
4.5 II ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art n. 2, cod. pen.), 10, 11 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.)., 18, 19, 22, 24, 26 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 29 (riqualificato il fatto c ricettazione), 30 (riqualificato il fatto come ricettazione), 31 (riqualificato il come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 cod. pen.) per cui, disapplicata la recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, er stato condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.400 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) … previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 9 e mesi 5 di reclusione ed euro 3.400 di multa …” (cfr., pagg. 338 -339 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.5.1 Il primo motivo del ricorso, analogo al primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per le medesime ragioni esposte trattando della posizione di quel ricorrente.
4.5.2 II secondo motivo del ricorso è inammissibile per le ragioni esposte al punto 2..
4.5.3 II terzo motivo del ricorso è inammissibile per le ragioni esposte al punto 1..
4.6 II ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 pen.), 10, 29 (riqualificato in termini di ricettazione), 31 (riqualificato in termin ricettazione), 32 (escluse le aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 61 e 112 cod. pen.) e, di conseguenza, applicata la recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.800 di multa …” (cfr., pagg. 339-340 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.6.1 Il primo motivo, laddove riferito alla misura della pena, inammissibile per le ragioni esposte al superiore punto 2..
La censura articolata sulla recidiva, introdotta con un motivo nuovo, è sua volta inammissibile in primo luogo perché la rinuncia ai motivi di appello “diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio” coinvolge – com’è pacifico anche le quelle articolate con riguardo alla recidiva (cfr., Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell’11.4.2012. COGNOME, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, La Marca, Rv, 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, COGNOME, Rv 259825); in secondo luogo in quanto la doglianza non poteva essere avanzata con il motivo “nuovo” perché non collegato al motivo originario (cfr., Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283803 – 01, in cui la Corte ha precisato che il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti dei trattamento sanzionatorio la configurabilità di un’aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena -. non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizion in tema .di recidiva).
4.7 GLYPH Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto, in primo grado, responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2, 29 (riqualificato in termini di ricettazion (riqualificato in termini di ricettazione), 32 (escluse le aggravanti di cui al n dell’art. 61 e 112 cod. pen.) per cui, disapplicata la recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 2 di reclusione ed euro 14.400 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 03/06/2024) … previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 9 e mesi 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa …”(cfr., pag. 342 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, iimitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.7.1 L’unico motivo di ricorso, con cui la difesa di NOME COGNOME denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. è inammissibile per le ragioni esplicitate al punto 2. della presente sentenza; a prescindere, infatti, dalla configurabilità del vizio nel caso di riforma in appello della sentenza di primo grado che, irrogando una pena complessivamente inferiore, abbia tuttavia stabilito degli aumenti per la continuazione in misura superiore a quanto aveva fatto il giudice di primo grado (cfr., sulla questione, per tutte, Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 232066 – 01; più recentemente, Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284738 – 01), va ribadito che si è in presenza, comunque, di una pena “concordata” in termini non “illegali”.
4.8 GLYPH Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed ricettazione), 32 (escluse le aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 61 e 112 cod. pen.) di tal ché, applicata la recidiva qualificata nei limiti di cui all’art. 99, comma cod., pen., con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena complessiva e finale di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.580 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa …” (cfr., pag. 340 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.8.1 L’unico motivo di ricorso riguarda il ritenuto difetto di motivazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed è inammissibile per le ragioni esposte al punto 1. della presente sentenza.
4.9 II ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati di cui ai capi 4, 6, 7, 8 (esclusa, per tutti, l’aggravante di cui all’ar n. 2 cod. pen.), 29 (riqualificato il fatto in termini di ricettazione) per cui, esc la recidiva, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.400 di multa.
In appello, l’imputato (a mezzo del difensore a tal fine munito di procura speciale) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.800 di multa …” (cfr., pag. 344 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.9.1 Con l’unico motivo di ricorso, la difesa del COGNOME lamenta un complessivo difetto di motivazione della sentenza con riguardo alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed all’entità della pena valendo, perciò, pe qualificare il ricorso come inammissibile, le considerazioni svolte al punto 1. della presente sentenza quanto al primo profilo e quelle di cui al punto 2. per il secondo profilo.
• GLYPH
Sulla qualificazione del fatto, in ogni caso, non era stato formulato alcun rilievo in sede di appello.
4.10 II ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazio 4, 6, 7, 8, 11 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 14 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 25 (limitatamente alla condotta tenuta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 26 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato come ricettazione), 30 (riqualificato come ricettazione), 31 (riqualificato come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante di cui a(l’art. 61 n. 7 cod. pen.), per cui, disapplicata la pur contestata recidiva, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la riduzione per la scelta del rito, era sta condannato alla pena finale di anni 12 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
In appello, l’imputato (a mezzo del difensore a tal fine munito di procura speciale) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.800 di multa …” (cfr., pag. 340 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.10.1 L’unico motivo di ricorso della difesa di NOME COGNOME è formulato in termini sovrapponibili a quello articolato nell’interesse di NOME COGNOME rinviandosi, perciò, alle considerazioni svolte, in via generale, al punto 2. con riguardo alla medesima questione sollevata dal coimputato, al punto 4.7.1 della sentenza.
4.11 Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto cesponsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art n. 2 cod. pen.), 10 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 11
(esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 14 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 25 (limitatamente alla condotta tenuta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato come ricettazione), 30 (riqualificato come ricettazione), 31 (riqualificato come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante del 61 n. 7 cod. pen.), 35, 36, 37 per cui, applicata la contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 16 e mesi 4 di reclusione ed euro 17.200 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 03/06/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.260 di multa …”(cfr., pag. 343 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.11.1 Il motivo di ricorso è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riguardo a quello di NOME COGNOME redatto dal medesimo difensore e dall’identico contenuto.
4.12 II ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai fatti in materia di armi ed alla ricettazione), 31 (riqualificato come ricettazione), 33 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.), 35, 36, 37 per cui, applicata la recidiva con l’aumento operato ai sensi dell’art. 99, comma quinto, cod. pen., ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge ed operata la riduzione per la scelta del rito, er stato condannato alla pena finale di anni 8 e mesi 7 di reclusione ed euro 2.600 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.200 di multa …” (cfr., pagg. 340-341 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.12.1 Con l’unico motivo la difesa del ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di pena: il ricorso è pertanto inammissibile per le considerazioni svolte al superiore punto 2..
4.13 II ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2, 9 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen 10, 11 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 14 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 coci. pen.), 17 (esclusa l’aggravante di cu all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 18, 19, 22, 24, 25 (limitatamente alla condotta tenuta in danno di NOME COGNOME ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.), 27, 28, 29 (riqualificato come ricettazione), 30 (riqualificato come ricettazione), 30 (riqualificato come ricettazione), 31 (riqualificato come ricettazione), per cui, applicata la contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 13 e mesi 10 di reclusione ed euro 13.000 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 03/06/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 10 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.800 di multa …”(cfr., pag. 343 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.13.1 Con l’unico motivo di ricorso la difesa del Russo lamenta violazione di legge e, in particolare, violazione del divieto di reformatio in pejus in termini del tutto sovrapponibili a quanto fatto da COGNOME e COGNOME.
Valgono, pertanto, con riguardo al COGNOME, le considerazioni sviluppate, in generale, al punto 2. e richiamate al punto 4.7.1 per COGNOME ed al punto 4.10.1 per COGNOME.
4.14 GLYPH Il ricorso di NOME Sergio.
NOME NOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1, 2 (limitatamente ai reati in materia di armi ed a ricettazione), 32 (riqualificato come ricettazione) per cui, applicata la contestata recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.660 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.800 di multa …” (cfr., pag. 341 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.14.1 Con un unico articolato motivo di ricorso, la difesa del COGNOME deduce violazione di legge con riguardo a tre profili: a) l’eccessività della pena; b) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; c) il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quanto al primo profilo, pertanto, vanno richiamate le considerazioni svolte al superiore punto 2. della sentenza.
Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento delle attenuanti, il collegio ribadisce che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richiesto l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr.’ in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, COGNOME, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia ai motivo con cui era richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell’11.4.2012. COGNOME, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, La Marca, Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, COGNOME, Rv 259825, concernenti la recidiva).
Da ultimo, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, e sufficiente rilevare che, pur avendo formato oggetto di sollecitazione con l’atto
d’appello, l’imputato ha concordato la pena in misura tale che non ne avrebbe consentito l’applicazione.
4.15 Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del reato a lui ascritto al capo 1 per cui, applicata la contestata recidiva e l riduzione per il rito, l’aveva condannato alla pena finale di anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 4 e giorni 27 di reclusione ed euro 1.000 di multa …”(cfr., pag. 341 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.15.1 L’unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il difetto di motivazione in ordine alla assenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per le ragioni ampiamente esplicitate al punto 1..
4.16 Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 per cui, applicata la contestata recidiva, con continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 11.600 di multa;
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 07/05/2024) “… previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa …” (cfr., pag. 341 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi
non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
4.16.1 Il primo motivo propone questioni simili a quelle articolate nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME potendosi far riferimento, pertanto, alle considerazioni svolte al punto 4.2.1 per il primo e già richiamate al punto 4.5.1 per il secondo.
4.16.2 Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per le ragioni esposte al punto 2..
4.16.3 Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per le ragioni esposte al punto 1..
4.17 Il ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 per cui, applicata la contestata recidiva, con continuazione e la riduzione per il rito, era stato condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro 11.600 di multa.
In appello, l’imputato (presente personalmente all’udienza del 03/06/2024) “.., previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattament sanzionatorio, chiedeva di concordare l’applicazione della pena nella misura di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa …”(cfr., pag. 344 della sentenza qui in verifica).
La Corte d’appello (cfr., pagg. 347-348 della sentenza) ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato e, limitando la propria valutazione ai motivi non rinunciati, ha considerato congrua la pena su cui le parti avevano convenuto ed ha in tal senso riformato la sentenza di primo grado.
4.17.1 Con i primi due motivi di ricorsi la difesa dello COGNOME denuncia violazione di legge con riguardo alla individuazione del reato più grave per determinare della pena base su cui poi operare gli aumenti per la continuazione; rileva, in particolare, che la Corte d’appello, alla luce del puntuale motivo articolato con l’atto di gravame, avrebbe infatti dovuto individuare il reato più grave in quello di cui al capo 1) della rubrica e non già in quello di cui al capo 2), con l conseguente illegalità della pena cui era pervenuta anche per effetto dell’aumento per la recidiva operato nella misura dei 2/3 anziché nei limiti consentiti dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen..
•
NOME Il motivo è manifestamente infondato.
Vero che la difesa, con l’atto d’appello, aveva formulato una specifica censura sul criterio utilizzato dal primo giudice per individuare il reato più grave considerando l’aggravamento derivante dalla recidiva e, dunque, la pena in concreto piuttosto che quella più grave in astratto.
Va detto, tuttavia, che la Corte d’appello (cfr., pagg. 344-345 della sentenza) ha riprodotto la richiesta di concordato formulata da e nell’interesse dello COGNOME in cui era stata la difesa stessa a calcolare la pena finale partendo da quella di cui al capo 2) della rubrica.
Tanto premesso, rileva il collegio che il criterio utilizzato dai giudici di merit è, comunque, corretto. La giurisprudenza di questa Corte, nel suo massimo consesso, ha per l’appunto chiarito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto da giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse (cfr., Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347 – 01); nell’occasione, le SS.UU. hanno fatto presente che “… la nozione di violazione più grave ha una valenza complessa, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione”; si è osservato che “… nel sistema del codice penale, infatti, per sanzione edittale deve intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto (in concreto) in sentenza, tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse”; per cui “… una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, ndividuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l’effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l’aumento per le circostanze aggravanti”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il che è proprio ciò che hanno correttamente fatto i giudici di merito nel caso di specie avendo individuato il i eato “più grave” nella rapina tentata pluriaggravata contestata al capo 2) per la quale occorreva per l’appunto tener conto dell’aumento per la recidiva qualificata calcolato nel massimo previsto dalla legge.
4.17.2 Il terzo motivo è inammissibile per le ragioni esposte al punto 2. e, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al punto 4.14.2 trattando del ricorso di NOME COGNOME
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/02/2025
NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
Il Consigliere stensore
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Il Presidente