Concordato in Appello: Quando e Come si Può Impugnare la Sentenza?
Il concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a deflazionare il carico giudiziario, consentendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e pronunciata la sentenza, quali sono i margini per un’ulteriore impugnazione in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa chiarezza sui limiti di tale possibilità, ribadendo un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha ottenuto una sentenza che accoglieva parzialmente i suoi motivi di gravame, con una rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando la mancata valutazione da parte del giudice d’appello di possibili cause di proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, pur avendo concordato la pena, sosteneva che il giudice avrebbe dovuto comunque assolverlo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato la disciplina dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale, che regola proprio il concordato in appello. La norma stabilisce che, se le parti si accordano sull’accoglimento di alcuni motivi di appello rinunciando agli altri, il giudice decide in camera di consiglio. Questo accordo processuale ha un effetto preclusivo sulla possibilità di contestare successivamente i punti che sono stati oggetto di rinuncia.
La Suprema Corte ha sottolineato che, una volta perfezionato il concordato, il perimetro delle possibili contestazioni si restringe drasticamente. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo in casi eccezionali e ben definiti.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte si fonda su un principio di coerenza e auto-responsabilità delle parti processuali. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia volontariamente a far valere determinati motivi di appello per ottenere un beneficio, ovvero una pena concordata e potenzialmente più mite. Di conseguenza, non può poi ‘ripensarci’ e sollevare in Cassazione proprio le questioni a cui aveva rinunciato.
I giudici hanno chiarito che i vizi denunciabili contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono tassativi:
1. Vizi della volontà: se il consenso al concordato è stato estorto o viziato in qualche modo.
2. Contenuto difforme: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
3. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge o di specie diversa da quella prevista).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato una questione relativa all’art. 129 c.p.p., un tema che rientrava a pieno titolo tra i motivi oggetto di rinuncia implicita nell’accordo. Pertanto, la sua doglianza è stata ritenuta inammissibile. Inoltre, la Corte ha notato come il motivo fosse comunque generico e che la Corte d’Appello avesse, di fatto, dato conto del quadro probatorio a carico dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale: il concordato in appello è un patto processuale serio che chiude la partita su gran parte delle questioni controverse. L’imputato che sceglie questa strada deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di un’assoluzione piena con la certezza di una pena concordata, rinunciando a quasi tutte le successive vie di impugnazione. Il ricorso in Cassazione rimane un’opzione residuale, limitata a gravi vizi procedurali o a palesi illegalità, e non può diventare uno strumento per rimettere in discussione il merito della responsabilità, già implicitamente accettato con l’accordo stesso. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici: vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, un contenuto della pronuncia del giudice difforme dall’accordo, oppure l’illegalità della sanzione inflitta.
È possibile impugnare la sentenza di concordato in appello per la mancata valutazione di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.)?
No, le doglianze relative a motivi rinunciati, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., sono inammissibili, poiché l’accordo stesso implica la rinuncia a tali motivi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro un concordato in appello?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
@ato avviso alle partii: udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto NOME, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accogliment comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà RAGIONE_SOCIALE parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso e’ stato proposto in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e oltre che apparire inerente a tema rinunziato a fronte dell’accordo tra le parti raggiunto, non solo è proposto in ogni caso in maniera del tutto generica ma si scontra, altresì’ e comunque, con una motivazione che al di là del perimetro motivazionale impostole con il concordato, dà ampiamente conto del quadro probatorio a carico in termini di responsabilità.
Esso è quindi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaì. ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente