Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47890 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47890 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DHRITTO
1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a reati di furto aggravato, ricettazione ed altro, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in furto anziché in ricettazione e per quanto inerente alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello
ex art. 599-bis co.d. proc. pen., volto a .censurare la qualific:azione giuridi fatto, in quanto l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
2.2. Per altro verso, il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale.
Tale censura non può trovare ingresso, atteso che attraverso il concordato sulla pena l’imputato ha rinunciato al motivo con il quale aveva chiesto la determinazione della pena in misura inferiore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presi ente
IL FUNZIONARIO COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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