Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto per deflazionare il carico giudiziario, rappresenta una scelta strategica per le parti processuali. Tuttavia, accedere a tale accordo comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso avverso una sentenza che ratifica un accordo sulla pena in secondo grado, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi di merito.
Il caso: l’impugnazione dopo il concordato in appello
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero sulla pena da applicare in secondo grado ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva successivamente proposto ricorso per cassazione. La Corte d’Appello di Bari aveva applicato la pena concordata, ma la difesa dell’imputato ha tentato di rimettere in discussione la sentenza davanti alla Suprema Corte.
Il ricorso si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza riguardo alla ricostruzione dei fatti e alla conseguente affermazione di responsabilità penale. In sostanza, si contestava il merito della decisione, un aspetto che si riteneva superato proprio grazie all’accordo raggiunto.
La decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda su una precisa norma procedurale e su un consolidato orientamento giurisprudenziale che limita drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza frutto di un concordato in appello.
Le motivazioni: i limiti stringenti all’impugnazione
Il cuore della motivazione risiede nell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, stabilisce che la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e, allo stesso modo, contro quella pronunciata a norma dell’articolo 599-bis (appunto, il concordato in appello).
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato questa disposizione in modo molto rigoroso. Sebbene la legge non elenchi esplicitamente i motivi di ricorso ammessi per il concordato in appello (a differenza di quanto fa l’art. 448-bis c.p.p. per il patteggiamento in primo grado), si ritiene che le uniche censure possibili siano quelle relative a:
1. Vizi nella formazione della volontà delle parti: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato estorto con violenza o inganno.
2. Contenuto difforme della pronuncia: qualora la decisione del giudice di appello non rispecchi l’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente quelli che ripropongono questioni di merito (come la valutazione delle prove o la responsabilità dell’imputato) che erano oggetto dei motivi di appello originari, è precluso. Accedendo al concordato, infatti, le parti rinunciano implicitamente a tali motivi in cambio di una pena più favorevole.
Le conclusioni: cosa significa questa ordinanza?
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il concordato in appello è un patto processuale che chiude la partita sul merito della vicenda. La scelta di accordarsi sulla pena implica l’accettazione del giudizio di colpevolezza e la rinuncia a contestarlo ulteriormente. Proporre un ricorso per cassazione per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti non solo è inutile, ma espone il ricorrente alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la decisione di accedere al concordato deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le porte della Cassazione, per le questioni di merito, si chiuderanno ermeticamente.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi estremamente specifici e non per contestare il merito della decisione, come la ricostruzione dei fatti o la valutazione della responsabilità.
Quali sono gli unici motivi validi per ricorrere contro un concordato in appello?
Secondo l’interpretazione della Corte, gli unici motivi ammissibili sono quelli relativi a eventuali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo (es. consenso viziato) o a un’eventuale difformità tra la pronuncia del giudice e l’accordo stesso.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, spesso senza formalità di procedura. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47563 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 47563 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME NOME in GERMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari applicava al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.
L’NOME ha impugNOME tale sentenza, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilit penale di esso imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell’ambito dell’art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: “…. la Corte dichiara senza formalit di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis”.
Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione – a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell’art. 448-bis cod. proc. pen. – stabilendo per esso soltanto l declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglíanze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre, come avvenuto nella fattispecie in esame, questioni oggetto di motivi di appello rinunciati i funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d’ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutt Rv. 283878 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro
quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023 Il Consigliere COGNOME
Il Presidente